COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società MANTOVA F.C. Camp. Giovanissimi Reg. Gir. A Gara del 25-11-2012 tra Feralpi Salò / Mantova F.C. C.U. n. 32 del CRL datato 29-11-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società MANTOVA F.C. Camp. Giovanissimi Reg. Gir. A Gara del 25-11-2012 tra Feralpi Salò / Mantova F.C. C.U. n. 32 del CRL datato 29-11-2012 La società MANTOVA F.C. ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 -3, l'ammenda di Euro 30,00 e l'inibizione al dirigente accompagnatore STOCCHI Roberto sino al 12.12.2012, lamentando che i calciatori, THAKUR Rishav e PECHERA Pieralberto, avevano titolo a partecipare alla gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, anche alla squadra avversaria rileva : la decisione del GS è si pone in contrasto con quanto previsto dalla norma pubblicata sul CU n. 28 del CRL datato 15.11.2012 che ha modificato il precedente disposto normativo pubblicato sul CU. n.1 SGS stagione 2012-2013. Infatti, nel CU 28 del CRL datato 15.11.2012 viene concessa la facoltà di utilizzare i bambini nati nel 2000 anche se ancora non hanno compiuto il dodicesimo anno di età nei tornei regionali giovanissimi fascia C delle società professionistiche. Pertanto, il Mantova, società professionistica ben poteva impiegare i calciatori THAKUR Rishav e PECHERA Pieralberto due nati nel 2000. Tanto premesso e ritenuto ANNULLA la delibera del GS e ripristina il risulato conseguito sul terreno di giuoco. Si dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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