COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società AS TICINIA ROBECCHETTO Camp. Giovanissimi Prov. Gir. G Gara del 29-11-2012 tra Bustese / Ticinia Robecchetto C.U. n. 25 della delegazione di Legnano datato 6-12-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società AS TICINIA ROBECCHETTO Camp. Giovanissimi Prov. Gir. G Gara del 29-11-2012 tra Bustese / Ticinia Robecchetto C.U. n. 25 della delegazione di Legnano datato 6-12-2012 La società TICINIA ROBECCHETTO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS. che comminato la squalifica l'allenatore BOLOGNESI Angelo sino al 3.4.2013 e l'inibizione sino al 3.4.2013 al dirigente, RUSU VASILE Ovidiu, lamentando che la suddette sanzioni sono ingiuste ed eccessive. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva : dal rapporto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova emerge che il RUSU ed il BOLOGNESI hanno tenuto nei confronti dell'arbitro un comportamento non consono. Il primo lo ha offeso, rifiutandosi di collaborare con l'arbitro dietro espressa richiesta ed il secondo ha strattonato l'arbitro con proteste vibranti. La gravità dei suddetti comportamenti giustifica le sanzioni comminate dal GS che quindi meritano di essere confermate. Tanto premesso e ritenuto la C.D.T. RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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