COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 19.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Villanova Avverso delibera Giudice Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 22 del 12/12/2012 – Squalifica tre giornate giocatore Basso Francesco – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 19.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Villanova Avverso delibera Giudice Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 22 del 12/12/2012 – Squalifica tre giornate giocatore Basso Francesco – Campionato di 3^ Categoria La Società U.S.D. Villanova ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà e pubblicata nel C.U. n. 22 del 12/12/2012 con la quale ha inflitto la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Basso Francesco : “per condotta violenta nei confronti di un avversario”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dall’U.S.D. Villanova; vista la documentazione ufficiale in atti; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che appare congrua in relazione ai fatti addebitati; atteso che non sono emersi elementi nuovi per modificare il provvedimento impugnato; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società U.S.D. Villanova; - di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Basso Francesco; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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