F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056 del 20 Dicembre 2012 (161) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER CINQUE GARE AL SIG. EMILIANO BONARI (calciatore) E DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Abruzzo – CU n. 26 del 15.11.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056 del 20 Dicembre 2012
(161) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER CINQUE GARE AL SIG. EMILIANO BONARI (calciatore) E DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Abruzzo - CU n. 26 del 15.11.2012).
La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il ricorso e, in riforma della decisione impugnata, commina le seguenti sanzioni : Bonari Emiliano, squalifica limitatamente al presofferto. ASD Pro Calcetto Avezzano, ammenda di € 200,00 (duecento/00). Nulla per la tassa non versata.
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