LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 141 del 20/12/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3) RICORSO DEL CALCIATORE Davide Djily DIAW/A.S.D.SANVITESE CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 141 del 20/12/2012
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
3) RICORSO DEL CALCIATORE Davide Djily DIAW/A.S.D.SANVITESE CALCIO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/09/2012 il sig. Davide Djily DIAW, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SANVITESE CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione forfettaria di €.25,00 a prestazione relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma maturata e non percepita di €.2.000,00.
La Società non depositava alcuna memoria ne inviava documentazione nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.SANVITESE CALCIO al pagamento in favore del sig.Davide Djilly DIAW della somma di €.2.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma I delle N.O.I.F.