COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 72 del 03.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della ASD ESPERIA ANTHARES e del suo PRESIDENTE sig. PUZZO Franco.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 72 del 03.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della ASD ESPERIA ANTHARES e del suo PRESIDENTE sig. PUZZO Franco. Con raccomandata dd. 28 giugno 2012, il Vice Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società ASD ESPERIA ANTHARES e del suo PRESIDENTE sig. PUZZO Franco, quale Presidente della ASD ESPERIA, per rispondere delle seguenti violazioni del C.G.S. e specificatamente: - il sig. PUZZO Franco, quale Presidente della ASD ESPERIA ANTHARES per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 32, commi 1 e 7 del Regolamento della LND come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr 1 della LND nonché dell’art. 53/1 delle NOIF che prevede l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali le società si iscrivono; - la ASD ESPERIA ANTHARES per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 del C.G.S. per le violazioni ascritte al suo Presidente. Infatti, con comunicazione ufficiale dd. 22 febbraio 2012 inviata alla Procura Federale il Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia della F.I.G.C. comunicava che la Società ASD ESPERIA ANTHARES aveva ritirato la squadra iscritta al Campionato Giovanissimi Provinciali specificando come tale ritiro fosse avvenuto prima della compilazione dei calendari. Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. la Società e il tesserato deferito, nonché la Procura Federale per la riunione del 20 dicembre 2012, nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini. All'udienza del 20 dicembre 2012, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Galeota ed il sig. Ferrari Nevio giusta delega sottoscritta dal Presidente dell’ASD ESPERIA ANTHARES e specifica a rappresentare sia la persona del Presidente che la ASD ESPERIA ANTHARES. Preliminarmente il sig. Ferrari, evidenziava come il deferimento in oggetto si riferisse alla mancata partecipazione al campionato qualificato come Giovanissimi Regionali, mentre il caso di specie riguardava la mancata partecipazione al campionato qualificato come Giovanissimi Provinciali. Il medesimo delegato rinunziava espressamente a proporre al riguardo ogni eccezione. Acconsentita alla discussione, il sig. FERRARI, rilevava come la mancata partecipazione fosse dipesa dal fatto che molti di coloro che si erano tesserarti si fossero poi disinteressati, non proseguendo nella partecipazione delle attività della Società. All’esito della stessa concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni. Le conclusioni. Il sig. Ferrari chiedeva di potere definire il giudizio ai sensi dell’art. 23 C.G.S., con applicazione della sanzione in misura ridotta, patteggiata con il rappresentante della Procura Federale, in 10 (dieci) giorni di inibizione per il Presidente della Società (pena base gg. 15 di inibizione ridotta ex art. 23 CGS) ed € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società (pena base € 150,00 di ammenda ridotta ex art. 23 CGS). La motivazione Superata, per espressa rinunzia da parte del delegato della ASD ESPERIA ANTHARES e del Presidente PUZZO Franco ad eccepire l’ipotesi di irregolarità nell’indicazione del campionato regionale anziché provinciale di categoria (che appare peraltro lapsus calami tenuto conto della documentazione della Procura Federale allegata al deferimento che fa sempre riferimento al Campionato Giovanissimi Provinciali) appare pacifica la responsabilità degli incolpati in ordine ai fatti loro ascritti nel deferimento della Procura Federale. Tenuto conto che il disposto di cui al all’art. 32, commi 1 e 7 del Regolamento della LND come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr 1 della LND nonché dell’art. 53/1 delle NOIF che prevede l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali le società si iscrivono; del suo presidente PUZZO Franco che l’istruttoria svolta dalla Procura Federale, i documenti dimessi e l’assenza di contestazione da parte dei deferiti circa i fatti loro addebitati, consentono di ritenere provata la materialità del fatto oggetto di incolpazione; tenuto altresì conto che la rinunzia è intervenuta prima della compilazione dei calendari, elemento valutato anche in termini di applicazione della sanzione in misura ridotta; P.Q.M. ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate, visti gli artt. 23 e 24 CGS, la C.D.T. dispone con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti, la applicazione delle seguenti sanzioni: - a carico del Sig. PUZZO Franco la inibizione per giorni 10 (dieci) ; - a carico della società ASD ESPERIA ANTHARES l’ammenda di € 100,00 (cento/00). Ai sensi dell’art. 35 /4 .1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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