COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 04.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VILLA LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ARCARI CRISTIAN, DI INIBIZIONE FINO ALL’8.2.2013 A CARICO DEL DIRIGENTE PESCE MASSIMO E FINO AL 1°.2.2013 A CARICO DEL DIRIGENTE TORTOLANI DIEGO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 33 DEL 20.12.2012 (Gara: VILLA LATINA – SANDONATESE del 16.12.2012 – Campionato III Categoria Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 04.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VILLA LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ARCARI CRISTIAN, DI INIBIZIONE FINO ALL’8.2.2013 A CARICO DEL DIRIGENTE PESCE MASSIMO E FINO AL 1°.2.2013 A CARICO DEL DIRIGENTE TORTOLANI DIEGO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 33 DEL 20.12.2012 (Gara: VILLA LATINA – SANDONATESE del 16.12.2012 – Campionato III Categoria Frosinone) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale richiede la rivisitazione delle sanzioni in titolo, minimizzando il comportamento degli stessi riconducendolo a mere proteste. Ritenuto che l’assunto della reclamante è totalmente smentito dal contenuto degli atti di gara, fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.) che rappresenta di contro comportamenti offensivi e minacciosi dell’arbitro da parte dei tesserati, e che pertanto le sanzioni inflitte sono del tutto adeguate, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo della Società VILLA LATINA e per l’effetto conferma tutte le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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