F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057 del 10 Gennaio 2013 (107) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE ITALO ROSSINI (all’epoca dei fatti socio unico dal 23.6.2011 all’1.12.2011 e di maggioranza dal 2.12.2011 al 13.4.2012 della Soc. Alessandria Calcio 1912 Srl, nonché Agente di calciatori), MATTEO MOSSINI (Agente di calciatori) FABIO CUSARO (all’epoca dei fatti calciatori tesserato per la Soc. AC Monza Brianza 1912 Spa ed attualmente tesserato per la Soc. Tritium Calcio 1908 Srl) E LE SOCIETA’ ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl E AC MONZA BRIANZA 1912 Spa (nota n. 1970/141pf11-12/AM/ma del 9.10.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057 del 10 Gennaio 2013 (107) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE ITALO ROSSINI (all’epoca dei fatti socio unico dal 23.6.2011 all’1.12.2011 e di maggioranza dal 2.12.2011 al 13.4.2012 della Soc. Alessandria Calcio 1912 Srl, nonché Agente di calciatori), MATTEO MOSSINI (Agente di calciatori) FABIO CUSARO (all’epoca dei fatti calciatori tesserato per la Soc. AC Monza Brianza 1912 Spa ed attualmente tesserato per la Soc. Tritium Calcio 1908 Srl) E LE SOCIETA’ ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl E AC MONZA BRIANZA 1912 Spa (nota n. 1970/141pf11-12/AM/ma del 9.10.2012). Il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione i soggetti di seguito indicati, per rispondere delle violazioni così testualmente specificate: 1. Rossini Cesare Italo 1.1 “per la violazione del disposto di cui all’art.1, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 11, comma 1 lett. b, e 19, comma 3, del vigente regolamento Agenti di calciatori, nonché ancora di tutte tali norme in via autonoma, per essere stato socio unico, dal 23.6.2011 all’1.12.2011, e di maggioranza dal 2.12.2011 al 13.4.2012, dell’Alessandria Calcio 1912 s.r.l. ed al contempo agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C.;” 1.2 “per la violazione del disposto di cui all’art.1, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 20, comma 9, e 19, comma 3, del vigente regolamento Agenti di calciatori, nonché ancora di tutte tali norme in via autonoma, per aver consentito che l’agente sig. Matteo Mossini assistesse il calciatore sig. Cusaro Fabio in occasione del tesseramento per l’Alessandria Calcio 1912 s.r.l., di cui al contratto economico del 26.1.2012, in palese conflitto di interessi essendo i due agenti entrambi soci della Studio Assist & Partners s.r.l., Società peraltro beneficiaria dei compensi derivanti dall’attività di agente per il tesseramento di tale calciatore, ed essendo al contempo l’Avv. Cesare Italo Rossini socio di maggioranza della Società calcistica appena citata;” 2. Mossini Matteo 2.1 “per la violazione del disposto di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt.20, comma 9, e 19, comma 3, del vigente regolamento Agenti di calciatori, nonché ancora di tutte tali norme in via autonoma, per avere assistito il calciatore sig. Cusaro Fabio in occasione del tesseramento per l’Alessandria Calcio 1912 s.r.l., di cui al contratto economico del 26.1.2012, in palese conflitto di interessi essendo socio unitamente all’Avv. Cesare Italo Rossini dello Studio Assist & Partners s.r.l., Società peraltro beneficiaria dei compensi derivanti dall’attività di agente per il tesseramento di tale calciatore, ed essendo al contempo l’Avv. Cesare Italo Rossini socio di maggioranza della Società calcistica appena citata;” 2.2 “per la violazione del disposto di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 19, commi 2 e 3, del vigente regolamento Agenti di calciatori, nonché ancora dall’art.93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse inserito nel contratto economico tra la Alessandria Calcio 1912 s.r.l. ed il sig. Fabio Cusaro del 26.1.2012, in occasione del quale ha assistito il calciatore;” 3. Cusaro Fabio “per la violazione del disposto di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art.21, comma 5, del vigente regolamento Agenti di calciatori, nonché dall’art.93, comma 1, delle N.O.I.F., nonché ancora di tutte tali norme anche in via autonoma, per non essersi assicurato che nel contratto datato 26.1.2012 dallo stesso stipulato con l’Alessandria Calcio 1912 s.r.l., fosse indicato il nominativo e la qualifica di intervento del sig. Matteo Rossini, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato;” 4. Società ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl “ai sensi dell’art.4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dal proprio socio unico dal 23.6.2011 all’1.12.2011, e di maggioranza dal 2.12.2011 al 13.4.2012, Avv. Cesare Italo Rossini;” 5. Società AC MONZA BRIANZA 1912 SpA “ai sensi dell’art.4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dal proprio tesserato all’epoca dei fatti, sig. Fabio Cusaro;”. All’inizio della riunione odierna i deferiti, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Cesare Italo Rossini, Matteo Rossini, Fabio Cusaro e le Società Alessandria Calcio 1912 Srl e AC Monza Brianza 1912 Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Cesare Italo Rossini, sanzione della sospensione della licenza di mesi 24 (ventiquattro), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 18 (diciotto); pena base per il Sig. Matteo Mossini, sanzione della sospensione della licenza di mesi 12 (dodici), oltre all’ammenda 6.000,00 (€ seimila/00) diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 8 (otto), oltre all’ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00); pena base per il Sig. Fabio Cusaro, sanzione della ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00); pena base per la Società Alessandria Calcio 1912 Srl, sanzione della ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS all’ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00); pena base per la Società AC Monza Brianza 1912 Spa, sanzione della ammenda di € 1.800,00 (€ milleottocento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS all’ammenda di € 1.200,00 (€ milleduecento/00);]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della seguenti sanzioni: ▪ per il Sig. Cesare Italo Rossini, sanzione della sospensione della licenza di mesi 18 (diciotto); ▪ per il Sig. Matteo Mossini, sanzione della sospensione della licenza di mesi 8 (otto), oltre all’ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00); ▪ per il Sig. Fabio Cusaro, sanzione della ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00); ▪ per la Società Alessandria Calcio 1912 Srl, sanzione della ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00); ▪ per la Società AC Monza Brianza 1912 Spa, sanzione della ammenda di € 1.200,00 (€ milleduecento/00); Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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