F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057 del 10 Gennaio 2013 (52) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO SANTANIELLO (calciatore già tesserato per la Soc. Pescina Valle del Giovenco Srl, attualmente svincolato) FABIO CICIOTTI (già dirigente della Soc. Pescina Valle del Giovenco Srl) DAVIDE MACERONI (già dirigente della Soc. Pescina Valle del Giovenco Srl) (nota n. 710/600pf09-10/SP/blp del 2.8.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057 del 10 Gennaio 2013 (52) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO SANTANIELLO (calciatore già tesserato per la Soc. Pescina Valle del Giovenco Srl, attualmente svincolato) FABIO CICIOTTI (già dirigente della Soc. Pescina Valle del Giovenco Srl) DAVIDE MACERONI (già dirigente della Soc. Pescina Valle del Giovenco Srl) (nota n. 710/600pf09-10/SP/blp del 2.8.2012). La Procura Federale, con atto datato 2 agosto 2012 di rinnovo di precedente deferimento non discusso nel merito per difetti di notifica, ha deferito a questa Commissione Santaniello Antonio, calciatore già tesserato per la società Pescina Valle del Giovenco srl ed attualmente svincolato, Ciciotti Fabio e Maceroni Davide, già dirigenti della medesima Società (in fallimento dal 24 febbraio 2012) per la violazione quanto al primo dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e dell’art. 40 comma 3 N.O.I.F., quanto al secondo ed al terzo degli artt. 1 comma 1, 10 comma 6 ultimo periodo C.G.S, con riferimento all’art. 61 N.O.I.F. Era accaduto che la Società Pescina Valle del Giovenco Srl aveva tesserato tre calciatori giovani di serie senza il trasferimento nella regione di competenza (Abruzzo) dei rispettivi nuclei familiari, residenti in Campania e senza aver richiesto l’autorizzazione del Settore Giovanile Scolastico o la deroga della Presidenza Federale, violando con ciò l’art. 40 comma 3 N.O.I.F. Il tesseramento dei tre calciatori era risultato pertanto irregolare ed altrettanto irregolare era stata la loro partecipazione a cinque gare del Campionato Giovanissimi Regionale, le cui distinte erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori della squadra Ciciotti Fabio e Maceroni Davide, che avevano certificato la regolarità della posizione anche dei tre calciatori di cui trattasi, che invece non lo era. Nessuno dei deferiti ha controdedotto, né è comparso alla riunione odierna, nel corso della quale la Procura Federale ha chiesto irrogarsi la inibizione di anni 1 per il Ciciotti e di mesi tre per il Maceroni; ha chiesto altresì lo stralcio della posizione del Sntaniello, in quanto non raggiunto dalla comunicazione del deferimento.. La Commissione osserva quanto segue. Occorre premettere che con il deferimento che ha preceduto l’attuale, per gli stessi fatti descritti in narrativa erano stati incolpati, oltre a Ciciotti, Maceroni e Santaniello, Stornelli Sabatino (presidente della società), Mastroianni Luca (amministratore delegato della società), i due calciatori Sommese Paolo e Cozzolino Pasquale, nonché la medesima società Pescina Valle del Giovenco srl e che questa Commissione, con decisione 14 aprile 2011, aveva disposto l’applicazione a carico di Sommese Paolo e Cozzolino Pasquale della pena patteggiata della squalifica di gg. 40 (quaranta) ciascuno da scontarsi in gare ufficiali e, con successiva decisione 5 maggio 2011, resasi necessaria per difetto di notifica del deferimento a Stornelli e Mastroianni, l’inibizione di anni 1 (uno) per lo Stornelli e di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) per il Mastroianni, rimettendo nel contempo gli atti alla Procura Federale per l’ulteriore difetto di notifica alla società Pescina Valle del Giovenco Srl ed a Santaniello, Ciciotti e Maceroni. Il deferimento è fondato e va accolto. Si rileva infatti dagli atti che è stato posto in essere da parte dei deferiti un comportamento contrario alla lettera dell’art. 40 comma 3 NOIF, così come modificato dal C.U. n. 157/A del 17.06.2009, che subordina l’autorizzazione al tesseramento al comprovato rispetto di specifici requisiti temporali e geografici o, alternativamente, al fine di ottenere la deroga prevista, alla produzione di altrettanto specifici documenti. L’accertato compimento degli illeciti ha comportato l’irregolarità del tesseramento anche del calciatore Santaniello e la sua irregolare partecipazione alle gare di che trattasi, disputate nel periodo intercorrente tra il 27 settembre ed il 25 ottobre del 2009, con conseguente responsabilità dei due dirigenti accompagnatori della squadra, firmatari delle distinte. Deve essere stralciata la posizione del Santaniello in conformità della motivata richiesta della Procura Federale, mentre appare equo sanzionare il Ciciotti nella stessa misura del Maceroni, non essendo in alcun modo diversificabile la responsabilità dei due deferiti. P.Q.M. rimette gli atti alla Procura Federale per quanto di ragione in ordine al deferimento di Santaniello Antonio; in accoglimento del deferimento di Ciciotti Fabio e di Maceroni Davide infligge a ciascuno la inibizione di mesi 3 (tre).
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