LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 61/TB del 19.12.2012 C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA ANDRIA BAT – MILAZZO (GIRONE “E”)
LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 61/TB del 19.12.2012
C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I "
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA ANDRIA BAT - MILAZZO (GIRONE “E”)
GARA ANDRIA BAT - MILAZZO (GIRONE “E”)
Il Giudice Sportivo,
- rilevato che la gara a margine non è stata disputata per la rinuncia dichiarata nei termini dalla società Milazzo,
d e l i b e r a
- di infliggere alla società Milazzo la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della società Andria Bat;
- di irrogare a carico della società Milazzo l’ammenda di € 2.000,00 (seconda rinuncia) e la penalizzazione di un punto in classifica, ponendo a carico della stessa l’indennizzo di € 500,00 da corrispondere alla società Andria Bat.
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