COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 09.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 66 RECLAMO PROPOSTO DA FOSSOLO 76 Avverso squalifica per 3 giornate calc. BIANCHI SAVERIO e per 4 giornate calc. FERRARO LUIGI delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 23 del 20.12.2012 gara SANTAGATESE – FOSSOLO del 25.11.2012
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 09.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
66 RECLAMO PROPOSTO DA FOSSOLO 76
Avverso squalifica per 3 giornate calc. BIANCHI SAVERIO e per 4 giornate calc. FERRARO LUIGI
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 23 del 20.12.2012
gara SANTAGATESE – FOSSOLO del 25.11.2012
La società FOSSOLO 76 ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti segnalando che : 1) il calc. BIANCHI, dopo
la comunicazione del provvedimento di espulsione, si è allontanato celermente ed ogni ulteriore discussione non era rivolta al Direttore, ma a componenti della squadra avversaria; 2) il calc. FERRARO ha solo rivolto all’arbitro critiche sulla conduzione, non
imparziale della gara e, ad un certo momento, l’arbitro appoggiava una mano sul suo braccio. Il giocatore diceva all’arbitro di non
toccarlo e questi gli ingiunge di mostrare il numero della maglia, proseguendo verso lo spogliatoio, senza fermarsi e, quindi, l’arbitro
convoca il capitano, il quale comunica il numero del giocatore. Non si capisce come l’arbitro possa essersi sentita offesa. Chiede
una riduzione della sanzione a carico del calc. BIANCHI e l’annullamento della squalifica a carico del calc. FERRARO o, in subordine,
una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l’arbitro, sentito, a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che :
1) il calc. BIANCHI era stato espulso per avere offeso e minacciato, anche di atti gravi, un giocatore avversario, al quale si era
avvicinato urlando; 2) il calc. FERRARO, a fine gara, rivolto all’arbitro, metteva in dubbio la sua imparzialità nella conduzione della
gara. L’arbitro gli chiedeva il numero di maglia ed il calciatore, dopo averle indirizzato frasi offensive e scurrili si avviava verso lo
spogliatoio, dopo aver gettato la maglia verso i compagni. L’arbitro gli metteva una mano sul braccio per cercare di fermarlo, senza
riuscirvi. Successivamente, a richiesta, il nome del giocatore le veniva fornito dal capitano della squadra;
- considerato che dalla istruttoria svolta non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio, e quindi le decisioni,
assunte in primo grado;
- valutato, altresì, che le offese e le minacce rivolte dal calc. BIANCHI ad un giocatore avversario, giustificano l’irrogazione
della sanzione a suo carico che, erroneamente, nel C.U. era stata attribuita per offese e minacce all’arbitro,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando le squalifiche : per 3 giornate del calc. BIANCHI SAVERIO e per 4 giornate del
calc. FERRARO LUIGI.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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