COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 10 – Reclamo ASD Costa di Luni Marinella avverso la squalifica del calciatore Christian Baruzzo fino al 31.1.2013 oltre alla squalifica per una giornata per recidività in ammonizioni formali. Gara Real Fiumaretta – Costa di Luni Marinella del 9.12.2012 – Campionato di Seconda Categoria. C.U. n. 30 del 12.12.2012 Delegazione Provinciale di La Spezia.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 10.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 10 - Reclamo ASD Costa di Luni Marinella avverso la squalifica del calciatore Christian Baruzzo fino al 31.1.2013 oltre alla squalifica per una giornata per recidività in ammonizioni formali. Gara Real Fiumaretta - Costa di Luni Marinella del 9.12.2012 - Campionato di Seconda Categoria. C.U. n. 30 del 12.12.2012 Delegazione Provinciale di La Spezia.
L’arbitro della gara in epigrafe riferiva di aver ammonito al 45’ del 2° T. il calciatore Christian Baruzzo dell’ASD Costa di Luni Marinella e di averlo espulso un minuto dopo per una seconda ammonizione comminata a seguito di una spallata ricevuta dopo la realizzazione di un calcio di rigore trasformato dalla squadra avversaria. Allontanato fuori dal terreno di gioco dal massaggiatore profferiva ingiurie e minacce verso il direttore di gara e, giunto nel suo spogliatoio, ne colpiva la porta causandovi un buco. Reiterava infine insulti e minacce all’arbitro. Dal che le sanzioni più sopra riportate. Reclama alla Commissione Disciplinare l’ASD Costa di Luni Marinella, lamentandosi dell’eccessività della squalifica fino al 31 gennaio 2013 e dell’irritualità applicata dal giudice sportivo nell’infliggere anche una giornata di fermo per il raggiungimento della quarta ammonizione per recidività in ammonizioni formali. Secondo la reclamante, il secondo cartellino giallo non doveva essere conteggiato nel cumulo delle infrazioni essendo la causa diretta dell’espulsione del Baruzzo.
Il reclamo può trovare parziale accoglimento.
La sanzione della squalifica fino al 31 gennaio 2013 non è suscettibile di alcuna riduzione apparendo correttamente commisurata a quanto riferito dall’arbitro in forma chiara e precisa. Va quindi confermata.
L’istanza va invece accolta in merito alla squalifica per una giornata conseguente il raggiungimento del numero di ammonizioni formali. Non appare corretto ed al di fuori di ogni interpretazione applicata in primo grado, il criterio seguito dal Giudice Sportivo di conteggiare nel cumulo anche la seconda ammonizione inflitta nella medesima gara con conseguente espulsione del calciatore, ammonizione che deve pertanto essere cancellata dall’apposito tabulato a lui intestato.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare accoglie parzialmente il reclamo ed annulla la squalifica del calciatore per una giornata. Fermo il resto.
Dispone il riaccredito della tassa addebitata in conto.
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