COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società POL. AIROLDI ORIGGIO Camp. 2° Categoria Gir. N Gara del 2-12-2012 tra Pol. Airoldi Origgio / Parabaiago C.U. n. 25 della delegazione di Legnano datato 6-12-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società POL. AIROLDI ORIGGIO Camp. 2° Categoria Gir. N Gara del 2-12-2012 tra Pol. Airoldi Origgio / Parabaiago C.U. n. 25 della delegazione di Legnano datato 6-12-2012 La società POL. AIROLDI ORIGGIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che squalificato l'allenatore COLOMBO Luca sino al 28.2.2013 in quanto allontanato dal terreno di giuoco, entrava in campo senza autorizzazione urlando e contestando una decisione arbitrale, lamentando che pur avendo il COLOMBO contestato la decisione arbitrale, ritenuta peraltro palesemente ingiusta lo stesso non era entrato sul terreno di giuoco e non aveva pronunciato frasi blasfeme o ingiuriose. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva : dal rapporto arbitrale risulta che l'allenatore Colombo era entrato in campo senza alcuna autorizzazione ed urlando aveva contestato la decisione arbitrale. La gravità del suddetto comportamento giustifica una mitigazione della squalifica in applicazione degli abituali criteri di decisione adottati da questa Commissione. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica comminata all'allenatore, COLOMBO Luca sino al 31.1.2013 tenuto conto della sospensione per le vacanze natalizie. Dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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