COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società VISCONTI Camp. 2° Categoria Gir. R gara del 18-11-2012 tra Robur Albairate / Visconti C.U. n. 18 della delegazione di Milano datato 22-11-2012.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società VISCONTI Camp. 2° Categoria Gir. R gara del 18-11-2012 tra Robur Albairate / Visconti C.U. n. 18 della delegazione di Milano datato 22-11-2012. La società VISCONTI ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore BEN MANSER Mounir sino al 30.11.2013, il calciatore SPATOLA Giuseppe per sette gare, il calciatore SPATOLA Alessandro per cinque gare, nonché comminata la sanzione della perdita della gara per 0-3 a carico della società VISCONTI, lamentando una erronea valutazione delle risultanze di fatto, nonché dell’eccessività delle sanzioni inflitte a carico dei calciatori Alessandro SPATOLA, Giuseppe SPATOLA e BEN MANSER Mounir, oltre all’assoluta illegittimità dei motivi che hanno portato alla perdita della gara per 0-3. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: sentito l'arbitro a chiarimenti, quest’ultimo ha confermato pienamente tutti i fatti già analiticamente specificati nel proprio referto che si ricorda essere comunque fonte primaria e privilegiata di prova. Premesso quanto sopra, per quanto concerne i calciatori SPATOLA Giuseppe e SPATOLA Alessandro, si ritiene equa le sanzioni inflitte dal G.S., anche tenuto conto della carica di capitano e vice capitano della squadra. In relazione invece al calciatore BEN MANSER Mounir, pur evidenziando il grave atteggiamento tenuto, questa Commissione, anche sulla base dei parametri generalmente utilizzati, ritiene parzialmente accoglibile il ricorso. Infine, per quanto concerne la perdita della gara a carico della VISCONTI per 0-3, è risultato evidente il clima di alta tensione venutasi a creare a causa dei gravi comportamenti posti in essere dai calciatori della società ricorrente che hanno sicuramente alterato in modo sensibile lo stato psico fisico del direttore di gara, il quale non è stato più messo nelle condizioni di portare a termine la gara in modo regolare. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto per i calciatori SPATOLA Giuseppe e SPATOLA Alessandro, confermando le squalifiche agli stessi inflitte dal G.S., così come la perdita della gara a carico della VISCONTI per 0-3. In parziale accoglimento RIDUCE La squalifica inflitta al calciatore BEN MANSER Mounir sino al 30.08.2013 e dispone l'accredito della relativa tassa se già versata
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