COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società ASD CAMPAGNOLA DON BOSCO Camp. Juniores Prov. Gir. A Gara del 1-12-2012 tra ASD Campagnola Don Bosco / Varedo C.U. n. 17 della delegazione Monza e Brianza datato 06-12-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società ASD CAMPAGNOLA DON BOSCO Camp. Juniores Prov. Gir. A Gara del 1-12-2012 tra ASD Campagnola Don Bosco / Varedo C.U. n. 17 della delegazione Monza e Brianza datato 06-12-2012 La società ASD CAMPAGNOLA DON BOSCO ha proposto reclamo avverso l'ammenda di Euro 150,00, la squalifica dell'allenatore PACE Luciano Sergio sino al 6.4.2013, l'inibizione al dirigente PRATICO' Maurizio sino al 31.12.2012, lamentando che l'arbitro non ha potuto distinguere inequivocabilmente le voci dei soli sostenitori della ASD CAMPAGNOLA DON BOSCO; per quanto concerne l'inibizione sino al 31.12.2012 del tesserato PRATICO' il ricorso è da ritenersi inammissibile in quanto la stessa è inferiore ad un mese; per quel che concerne l'allenatore PACE Luciano le frasi discriminatorie non erano da ritenersi inesistenti ma da valutarsi come un giudizio nei confronti dell'arbitro con educazione e senza alcuna offesa. Infine la squalifica del calciatore PAPA Davide era da ritenersi non valida non essendo prevista dal regolamento della FIGC alcuna norma che preveda un'ammonizione “random” dimostrativa. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : dal rapporto arbitrale si evince inequivocabilmente che le frasi offensive e discrimanatorie provenivano da parte dei sostenitori della CAMPAGNOLA DON BOSCO e da parte di PACE Luciano anche dopo l'allontanamento dal campo. Per PAPA Davide la frase offensiva è stata pronunciata in seguito ad una decisione dello stesso arbitro. La Commissione, sentito l'arbitro a chiarimenti, ritiene che il ricorso non possa essere accolto dal momento che le sanzioni inflitte appaiono eque anche in relazione ai consueti criteri adottati. Tanto premesso e ritenuto la CDT dichiara INAMMISSIBILE il reclamo nella parte in cui viene impugnata l'inibizione nei confronti di PRATICO' Maurizio e RIGETTA il reclamo proposto per il resto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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