COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società ORATORIO SAN GAETANO Camp. Juniores Prov. Gir. E gara del 1-12-2012 tra Oratorio San Gaetano / Cesano Boscone C.U. n. 20 della delegazione di Milano datato 06-12-2012.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società ORATORIO SAN GAETANO Camp. Juniores Prov. Gir. E gara del 1-12-2012 tra Oratorio San Gaetano / Cesano Boscone C.U. n. 20 della delegazione di Milano datato 06-12-2012. La società ORATORIO SAN GAETANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la sanzione della perdita della gara per 0-3, la sanzione accessoria dell'ammenda di Euro 150,00, nonchè l'inibizione del dirigente BERTOLOTTI Alberto sino al 3.1.2013. La Commissione Disciplinare , preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : considerato che non risulta agli atti la prova dell'invio del reclamo alla squadra avversaria, il reclamo avverso la sanzione della perdita della gara è inammissibile, ai sensi dell'Art. 38 del CGS, così come la sanzione accessoria dell'ammenda. Analogamente deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'Art. 45, comma 3°, lett. B CGS, il reclamo avverso l'inibizione al dirigente BERTOLOTTI in quanto inferiore al mese. Tanto premesso e ritenuto la CDT dichiara INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa
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