F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058 del 15 Gennaio 2013 (130) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI RIGETTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DI MATTEO BATTAGLIA (calciatore) E DELLA SOCIETA’ ASD ARENZANO FC, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria – CU n. 20 del 18.10.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058 del 15 Gennaio 2013 (130) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI RIGETTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DI MATTEO BATTAGLIA (calciatore) E DELLA SOCIETA’ ASD ARENZANO FC, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria - CU n. 20 del 18.10.2012). La Commissione, letti gli atti, le memorie difensive tempestivamente prodotte dalle parti, Osserva Preliminarmente appare opportuno riassumere i fatti, in quanto oggetto di più pronunce tra esse contrastanti o quanto meno non omogenee. Fatto Le società Imperia e Sestri Levante proponevano reclamo al Giudice Sportivo Territoriale, in quanto a loro dire il calciatore Matteo Battaglia, militante con la Soc. Arenzano Football Club, aveva giocato entrambe le partite in posizione irregolare per non aver scontato un residuo di squalifica, comminatagli l’anno precedente nel Campionato “Juniores” nel quale militava. Di fatto, si era verificato che il Battaglia aveva riportato una squalifica per 3 giornate al termine del Campionato Nazionale Juniores conclusosi nella stagione 2009-2010, scontando in tale campionato solo due giornate. Sostenevano le reclamanti che il Battaglia, passato dalla categoria Juniores alla “Eccellenza”, avrebbe dovuto scontare la residua squalifica in questa categoria, cosa mai avvenuta e per questo veniva richiesta la sanzione della perdita della gara. Il Giudice Territoriale con una lunga e articolata motivazione riteneva infondate le doglianze delle due società, assumendo nel contempo che non potevano essere accolte le deduzioni difensive della soc. Arenzano, che riteneva scontata la residua squalifica con la mancata partecipazione del Battaglia alla prima giornata del campionato “Juniores” cui la società partecipava, essendo il calciatore, seppur fuori quota, iscritto anche in tale categoria, per espressa deroga del C.R. Liguria, che aveva autorizzato la partecipazione a detto campionato, come fuori quota, ai nati entro l’anno 1992. Osservava, infatti, il giudicante, richiamandosi alle pronunce più accreditate e in ossequio al principio della “effettività” della sanzione, che il calciatore avrebbe dovuto scontare la residua squalifica alla prima giornata del campionato di Eccellenza in cui l’Arenzano militava e che era iniziato prima del Campionato Juniores. Il Giudice sportivo riteneva pertanto irregolare la posizione del Battaglia limitatamente alle prime due gare a cui costui aveva partecipato in quanto tenutesi in periodo antecedente la prima giornata del campionato “Juniores” a cui il calciatore non aveva partecipato, in espiazione della residua squalifica, ritenendo, peraltro, regolare la posizione di quest’ultimo per le restanti partite e respingendo con ciò il reclamo delle soc. Imperia e Sestri Levante; sanzionava il calciatore con due giornate di squalifica e la società con due punti di penalizzazione. Avverso tale decisione proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare Territoriale, la sola Società Sestri Levante, il cui atto trovava totale accoglimento. La C.D.T. Liguria, infatti, evidenziando che, stante l’interpretazione fornita dalla Corte Federale dell’art. 22 6° co. C.G.C., “la squalifica o il residuo della squalifica che un calciatore non ha potuto scontare nell’annata precedente deve essere neutralizzata nel campionato della stagione successiva secondo il principio della effettività della pena senza affidarsi al potere discrezionale della società d’appartenenza”, riteneva che il Battaglia, non avendo scontato la residua squalifica né alla prima giornata del campionato Eccellenza ove militava, né alle successive, si era trovato in posizione irregolare per tutte le gare giocate (ben 16), ivi compresa quella disputata con il Sestri Levante, in merito alla quale disponeva a carico della soc. Arenzano la perdita della gara per 3-0; respingeva ogni deduzione formulata da quest’ultima società e disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale, “per eventuali provvedimenti di competenza”. La Procura Federale con atto del 30-05-2012 deferiva innanzi alla Commissione Territoriale il calciatore Battaglia, i dirigenti Roberto Castagna, Adamo Casali, Alberto Garreto e la stessa ASD Arenzano, il primo per rispondere della violazione dell’art. 1 co. 1 in relazione all’art. 22 co. 6 C.G.S. per aver partecipato a n°16 gare nelle file della ASD Arenzano Football Club in posizione irregolare perché gravato ancora di un turno di squalifica; i sunnotati dirigenti per aver indicato nelle distinte di gara il nome di Battaglia attestandone la posizione regolare pur sapendo che lo stesso era ancora gravato da un turno di squalifica; la società ASD Arenzano per violazione dell’art. 4 co. 2 C.G.S. in relazione all’art. 22 co. 6 C.G.S. per aver beneficiato della partecipazione di calciatore gravato da squalifica per n° 16 gare. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti relativi al deferimento e le eccezioni sollevate dalle parti, preso atto che il rappresentante della Procura Federale aveva rinunciato al capo di incolpazione limitatamente alla partecipazione del calciatore alle prime due gare, in quanto già sanzionate dal Giudice sportivo, riteneva nel merito di non potersi prescindere dalla disamina dei fatti nella propria globalità, partendo dall’inizio della prima gara del campionato di Eccellenza 2011-2012, nella quale il calciatore avrebbe dovuto neutralizzare il residuo di squalifica, di talché la rinuncia richiesta dalla Procura Federale appariva volta ad evitare l’applicazione del principio giuridico del “ne bis in idem”, che vieta processi per fatti tra loro connessi senza soluzione di continuità, già sottoposti a decisioni degli Organi della Giustizia sportiva. La Commissione Territoriale con tale motivazione respingeva le richieste della Procura Federale in ordine alle sanzioni a carico del Battaglia e della società Arenzano Football Club e del dirigente Castagna, accogliendo, invece, il deferimento dei dirigenti Casali e Garreto infliggendo loro la inibizione per mesi due e sanzionando la soc. Arenzano F. C. per le violazioni dei due dirigenti ad una ammenda di € 500,00. Avverso tale decisione, pubblicata sul C.U. n°20 del 18-10-2012, ricorre oggi la Procura Federale, sostenendo che nella fattispecie non si verserebbe in una ipotesi di “ne bis in idem” in quanto il calciatore Battaglia con l’atto di deferimento era chiamato a rispondere per la sua partecipazione irregolare a 16 gare, come era stato rilevato dalla stessa C.D.T. Liguria con la antecedente decisione pubblicata sul C.U. n°48 del 1° marzo 2012 e che le ripetute violazioni non erano state oggetto di decisione alcuna da parte della C.D.T. Il Battaglia e la soc. Arenzano, con separate memorie difensive, eccepiscono, preliminarmente, la tardività del ricorso, in quanto trasmesso oltre il termine perentorio di 7 gg. così come previsto dall’art. 38 C.G.S. dalla pubblicazione della decisione, avvenuta il 18-10-2012 sul C.U. n°20. Nel merito chiedono il rigetto del ricorso stesso ripercorrendo la vicenda nella sua interezza e riproponendo le argomentazioni difensive già svolte innanzi alla Commissione di prima istanza. Motivi della decisione Preliminarmente, la Commissione ritiene infondata la richiesta inammissibilità del ricorso della Procura Federale per tardività dello stesso, in quanto essendo la decisione della Commissione Territoriale Liguria soggetta a comunicazione alle parti, i termini per la presentazione del ricorso o del reclamo, decorrono dalla comunicazione stessa e non anche dalla pubblicazione sul C.U. così come prescritto dall’art. 37 C.G.S. Nel merito Appare suscettibile di accoglimento il ricorso del Procuratore Federale sulla scorta delle seguenti considerazioni. Il principio del “ne bis in idem” sancisce il divieto di sottoporre ad un nuovo giudizio chi sia stato già giudicato per lo stesso fatto con sentenza. Nel caso in esame il Battaglia e la società di appartenenza sono stati giudicati da quella stessa Commissione Territoriale che in sede di reclamo della soc. Sestri Levante avverso la decisione del G.S. Territoriale aveva accolto il reclamo, riconoscendo la responsabilità del calciatore e della società, limitandosi per il principio del “devoluto” a sanzionare con la perdita della gara la ASD Arenzano ed ordinando la trasmissione degli atti alla Procura Federale “per i provvedimenti di competenza”. Il giudizio, instauratosi a seguito del deferimento disposto dalla Procura Federale, aveva ad oggetto la riconosciuta irregolare posizione del Battaglia in tutte le gare cui lo stesso aveva partecipato, ad eccezione delle prime due, già sanzionate dal G.S. territoriale, così come indicato nell’atto di incolpazione. Pertanto, non riscontrandosi la violazione del richiamato principio del ne bis in idem, gli atti del procedimento vanno rimessi alla Commissione Disciplinare Territoriale per quanto di ragione. P.Q.M. accoglie il ricorso ed ordina trasmettersi gli atti alla CD Territoriale Liguria per il giudizio.
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