DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 86 del 16.01.2013 Delibera del Giudice Sportivo MATERA CALCIO – BISCEGLIE 1913 DONUVA APD
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 86 del 16.01.2013
Delibera del Giudice Sportivo
MATERA CALCIO - BISCEGLIE 1913 DONUVA APD
Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S. BISCEGLIE 1913 con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore De Vezze Daniele tesserato per la U.S.D. Matera Calcio
- rilevato che al calciatore summenzionato, all'epoca tesserato per la Benevento Calcio s.p.a, è stata comminata la squalifica per due gare per "atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco", di cui al C.U. n.200/Div del 30 aprile 2012 emesso dalla Lega Pro per la stagione 2011/2012
- rilevato che la summenzionata squalifica è stata solo parzialmente scontata e che, pertanto, ai sensi dell'art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva il calciatore De Vezze Daniele non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto
P.Q.M.
Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere alla U.S.D. Matera Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.