F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059 del 16 Gennaio 2013 (152) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BOUCHÉ (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Torre Neapolis Srl, già FC Neapolis Mugnano Srl), Società TORRE NEAPOLIS Srl (già FC NEAPOLIS MUGNANO Srl) – (nota n. 2569/62 pf12-13/SP/pp del 5.11.2012). (153) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BOUCHÉ (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Torre Neapolis Srl, già FC Neapolis Mugnano Srl), Società TORRE NEAPOLIS Srl (già FC NEAPOLIS MUGNANO Srl) – (nota n. 2841/63 pf12-13/SP/pp del 14.11.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059 del 16 Gennaio 2013 (152) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BOUCHÉ (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Torre Neapolis Srl, già FC Neapolis Mugnano Srl), Società TORRE NEAPOLIS Srl (già FC NEAPOLIS MUGNANO Srl) - (nota n. 2569/62 pf12-13/SP/pp del 5.11.2012). (153) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BOUCHÉ (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Torre Neapolis Srl, già FC Neapolis Mugnano Srl), Società TORRE NEAPOLIS Srl (già FC NEAPOLIS MUGNANO Srl) - (nota n. 2841/63 pf12-13/SP/pp del 14.11.2012). Il Deferimento Con atto del 5 novembre 2102 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione: - Fabrizio Bouché quale Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Torre Neapolis Srl, già FC Neapolis Mugnano Srl per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS vigente, in relazione al criterio previsto dal Titolo III “Criteri sportivi ed organizzativi”, punto 6 di cui al Comunicato ufficiale 158/A del 29 aprile 2011, poiché la Società Torre Neapolis Srl, già FC Neapolis Mugnano Srl, non aveva partecipato con alcun rappresentante all’incontro sul tema della formazione della lotta al doping, organizzato a Roma dalla FIGC di concerto con la lega Italiana Calcio Professionistico in data 11 giungno 2012 e pertanto non aveva tenuto fede agli impegni assunti con la dichiarazione di cui al citato punto 6; - la Società Torre Neapolis Srl, già FC Neapolis Mugnano Srl, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante. Con ulteriore atto del 14 novembre 2102 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione: - Fabrizio Bouché quale amministratore delegato e legale rappresentante della Società Torre Neapolis Srl, già FC Neapolis Mugnano Srl per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS vigente, in relazione al criterio previsto dal Titolo III “Criteri sportivi ed organizzativi”, punto 5 di cui al Comunicato ufficiale 158/A del 29 aprile 2011, poiché la società Torre Neapolis Srl, già FC Neapolis Mugnano Srl, non aveva partecipato con alcun rappresentante all’incontro sul tema della formazione della lotta al razzismo, organizzato a Roma dalla FIGC di concerto con le leghe competenti in data 4 maggio 2012 e pertanto non aveva tenuto fede agli impegni assunti con la dichiarazione di cui al citato punto 5; - la Società Torre Neapolis Srl, già FC Neapolis Mugnano Srl, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante. La Commissione disciplinare, vista l’istanza delle parti deferite e la non opposizione della Procura federale, dispone la riunione dei due deferimenti. La Procura riteneva di attivare l’azione disciplinare a seguito delle note con le quali la quale la Commissione Criteri sportivi ed Organizzativi comunicava la mancata partecipazione della Società predetta ai suddetti incontri. Con memorie del 9 gennaio 2013 i soggetti deferiti si difendevano sostenendo che in entrambi i casi il rappresentante della Società non aveva potuto partecipare all’incontro per una improvvisa malattia, producendo documentazione medica attestante la stessa. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale Avv. Dario Perugini, il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Fabrizio Bouché, la sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro); b) alla Società Torre Neapolis Srl, già FC Neapolis Mugnano Srl, la sanzione dell’ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00). Sono altresì comparsi i legali delle parti deferite i quali hanno concluso per il proscioglimento, riportandosi alle memorie ritualmente depositate. I motivi della decisione Dalla documentazione in atti (elenco controfirmato sui partecipanti all’incontro) risulta effettivamente provato che la Società deferita non ha partecipato con alcun rappresentante ad entrambi gli incontri organizzati dalla FIGC. Tale circostanza non è del resto contestata dai soggetti deferiti. Le violazioni contestate, tuttavia, non sussistono poiché i soggetti deferiti hanno documentalmente provato che gli impedimenti del rappresentante designato per partecipare agli incontri di che trattasi sono stati causati, in entrambe le circostanze, da contingenti problemi di salute dello stesso, come comprovato da idonea certificazione medica versata in atti. Dalla giustificazione dei suddetti impedimenti alla partecipazione agli incontri discende il proscioglimento dei deferiti. ll dispositivo Per quanto sopra la Commissione disciplinare nazionale proscioglie Fabrizio Bouché, quale Presidente e Legale rappresentante della Società Torre Neapolis Srl, e la stessa Società Torre Neapolis Srl.
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