F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059 del 16 Gennaio 2013 (140 ) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (Presidente e Legale rappresentante della Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl), Società POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO Srl – (nota n. 2595/85 pf12-13/SP/pp del 6.11.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059 del 16 Gennaio 2013
(140 ) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (Presidente e Legale rappresentante della Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl), Società POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO Srl - (nota n. 2595/85 pf12-13/SP/pp del 6.11.2012).
Con nota del 6.11.2012, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Capone Ferruccio, Presidente e Legale rappresentante della Pol. Nuova Campobasso Srl e la stessa Società, per rispondere, il primo: – della violazione prevista e punita dall’art. 1, comma 1, del CGS in relazione ai criteri previsti dal Titolo II “criteri infrastrutturali” lett. A) punto 2), per non avere provveduto, entro il termine del 20 giugno 2012, al deposito del documento: licenza di cui all’art. 68 del TULPS relativa allo Stadio “Nuovo Romagnoli” di Campobasso; la seconda: - a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS per il comportamento ascritto al suo legale rappresentante. Con distinte memorie difensive in atti, i deferiti, eccepite le difficoltà burocratiche inerenti l’iter procedurale intercorso con il competente Comune che rilasciava la chiesta licenza soltanto in data 29/06/12, cioè oltre il prescritto termine procedurale, per cui il deposito presso la preposta Commissione non poteva avvenire nei termini sanciti, hanno chiesto in via principale il proscioglimento da ogni incolpazione; in via subordinata, previo riconoscimento delle attenuanti, l’applicazione dei benefici sanzionatori di cui all’art. 24 CGS, con incidenza della minima punizione prevista dalla norma. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale Avv. Dario Perugini il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Ferruccio Capone, la sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno); b) alla Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl, la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00). È altresì comparso il legale delle parti deferite il quale conclude per il proscioglimento o in subordine per l’applicazione di una sanzione minima. Motivi della decisione La documentazione in atti e le prove raccolte dalla Procura federale, consentono di accertare la fondatezza del deferimento che, pertanto, deve essere accolto. L’assunto difensivo non può trovare accoglimento in questa Sede in quanto l’orientamento costante della Commissione attribuisce alla Società l’obbligo di attivarsi per tempo presso le Pubbliche amministrazioni competenti per ottenere le prescritte autorizzazioni richieste dalla Figc in sede di iscrizione al Campionato di competenza. In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue le richieste della Procura federale, alla luce di quelle edittalmente previste. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l’effetto commina la seguenti sanzioni: a) al Sig. Ferruccio Capone, la sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno); b) alla Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl, la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).
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