F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059 del 16 Gennaio 2013 (142) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANILO PETROSINO (Legale rappresentante della Società AS Martina Franca 1947 Srl), Società AS MARTINA FRANCA 1947 Srl – (nota n. 2623/86 pf12-13/SP/pp del 7.11.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059 del 16 Gennaio 2013 (142) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANILO PETROSINO (Legale rappresentante della Società AS Martina Franca 1947 Srl), Società AS MARTINA FRANCA 1947 Srl - (nota n. 2623/86 pf12-13/SP/pp del 7.11.2012). Con atto del 7 novembre 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale: a) il Sig. Danilo Petrosino, Legale rappresentante della Società AS Martina Franca 1947 Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al Titolo II), “Criteri Infrastrutturali”, punti 1) e 2), per non avere provveduto, entro il termine del 20 giugno 2012, al deposito della attestazione di disponibilità dello stadio G.D. Tursi di Martina Franca e la licenza di cui all’art. 68 del TULPS relativa al citato impianto, così come previsto dal C.U. 146/A del Consiglio Federale emesso in data 7 maggio 2012; b) la Società A.S. Martina Franca 1947 Srl per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante. Nei termini consentiti dalla normativa i soggetti deferiti hanno fatto pervenire una memoria difensiva. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale Avv. Dario Perugini, il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Danilo Petrosino, Legale rappresentante della Società AS Martina Franca 1947 Srl, la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due); b) alla Società AS Martina Franca Srl la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00). Sono altresì comparsi il Sig. Petrosino oltre al legale di entrambe le parti deferite; quest’ultimo si è riportato alle conclusioni contenute nelle memorie difensive ritualmente depositate. Motivi della decisione La documentazione prodotta in atti e le prove della Procura federale consentono di accertare la fondatezza del deferimento che, conseguentemente, deve essere accolto. La Commissione Criteri Infrastrutturali presso la F.I.G.C. ha riscontrato difatti che, con riferimento al C.U. 146/A del Consiglio Federale pubblicato in data 7 maggio 2012, la Società deferita non ha provveduto, entro il termine del 20 giugno 2012, a depositare la documentazione in precedenza meglio specificata. Alla luce di quanto sopra non possono trovare accoglimento le deduzioni difensive di cui alla memoria depositata in atti, diretta a giustificare l’operato della Società, addossando, fra l’altro, la colpa del mancato rispetto dei termini, all’assenza di un punto di riferimento operativo in Comune. Accertata pertanto la responsabilità disciplinare dei soggetti deferiti la Commissione, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, ritiene di dover applicare loro le sanzioni che seguono nel dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare, in accoglimento del deferimento in oggetto, infligge le seguenti sanzioni: a) al Sig. Danilo Petrosino, legale rappresentante della Società AS Martina Franca 1947 Srl, l’inibizione per mesi 2 (due); b) alla Società AS Martina Franca 1947 Srl, l’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00).
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