F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059 del 16 Gennaio 2013 (162) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CARMINE ANTONIO DE PASQUALE (Presidente onorario e Legale rappresentante della Società AC Montichiari Spa), LUIGINA CAPPIELLO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AC Montichiari Spa), Società AC MONTICHIARI Spa – (nota n. 3121/60 pf12-13/SP/pp del 26.11.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059 del 16 Gennaio 2013 (162) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CARMINE ANTONIO DE PASQUALE (Presidente onorario e Legale rappresentante della Società AC Montichiari Spa), LUIGINA CAPPIELLO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AC Montichiari Spa), Società AC MONTICHIARI Spa - (nota n. 3121/60 pf12-13/SP/pp del 26.11.2012). Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione: il Sig. Francesco Carmine Antonio De Pasquale (Presidente Onorario e Legale rappresentante della Società) e la Sig.ra Luigina Cappiello (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società); la Società AC Montichiari Spa, per rispondere rispettivamente: - il primo e la seconda delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 CGS, in relazione al criterio previsto dal Titolo III, “Criteri Sportivi Organizzativi”, punto 6), di cui al C.U. n. 158/A del 29.4.2011, per non avere partecipato la Società Montichiari con alcun rappresentante all’incontro sul tema della formazione e della lotta al Doping organizzato a Roma dalla FIGC di concerto con la Lega Italiana Calcio Professionistico in data 11 giugno 2012, non tenendo fede agli impegni di cui al citato punto 6); - la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Francesco Carmine Antonio De Pasquale, la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due); b) alla Sig.ra Luigina Cappiello la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due); c) alla Società AC Montichiari Spa, la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00). Nessuno è comparso per le parti deferite. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze addebitate ai dirigenti risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince la violazione della succitata normativa. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società deferita a titolo di responsabilità oggettiva. In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue le richieste della Procura federale, alla luce di quelle edittalmente previste. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l’effetto commina la sanzioni: a) al Sig. Francesco Carmine Antonio De Pasquale, la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due); b) alla Sig.ra Luigina Cappiello la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due); c) alla Società AC Montichiari Spa, la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00
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