F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059 del 16 Gennaio 2013 (165) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ERCOLE GHEZZI (Presidente e Legale rappresentante della Società Tritium Calcio 1908 Srl), Società TRITIUM CALCIO 1908 Srl – (nota n. 3186/82 pf12-13/SP/pp del 28.11.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059 del 16 Gennaio 2013 (165) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ERCOLE GHEZZI (Presidente e Legale rappresentante della Società Tritium Calcio 1908 Srl), Società TRITIUM CALCIO 1908 Srl - (nota n. 3186/82 pf12-13/SP/pp del 28.11.2012). Con provvedimento del 28 novembre 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale a) il Sig. Ercole Ghezzi, Presidente e Legale rappresentante della Società Tritium Calcio 1908 Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al Titolo II), “Criteri Infrastrutturali”, lettera A), punto 3), per non aver provveduto, entro il termine del 20 giugno 2012, al deposito del nulla osta del Prefetto di Milano per l’utilizzo dello Stadio Brianteo di Monza; b) la Società Tritium Calcio 1908 Srl per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante. Nei termini consentiti dalla normativa i soggetti deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva, depositandola presso la Procura federale e versandola nel fascicolo d’ufficio solamente in data odierna. Questa Commissione acquisisce agli atti del giudizio dette memorie, nulla opponendo la Procura federale. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale Avv. Dario Perugini il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Ercole Ghezzi, Presidente e Legale rappresentante della Società Tritium Calcio 1908 Srl, la sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno); b) alla Società Tritium Calcio 1908 Srl la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00). È altresì comparso il legale delle parti deferite il quale conclude per il proscioglimento o in subordine per l’applicazione di una sanzione minima. Motivi della decisione La documentazione in atti e le prove raccolte dalla Procura federale, consentono di accertare la fondatezza del deferimento che, pertanto, deve essere accolto. La Commissione Criteri Infrastrutturali presso la F.I.G.C. ha riscontrato difatti che, con riferimento al C.U. 146/A del Consiglio Federale pubblicato in data 7 maggio 2012, segnatamente al Titolo II), “Criteri Infrastrutturali”, lettera A), punto 3), la Società Tritium Calcio 1908 Srl non ha provveduto, entro il termine del 20 giugno 2012, al deposito del nulla osta del Prefetto di Milano per l’utilizzo dello Stadio Brianteo di Monza. Detto documento è stato depositato solamente in data 29 giugno 2012. Alla luce di quanto sopra le deduzioni di cui alla memoria difensiva non possono trovare accoglimento, non potendo prendersi in considerazione la buona fede e diligenza della Società deferita e non potendo ribaltarsi responsabilità ad essa ascrivibili, a soggetti terzi Accertata pertanto la responsabilità disciplinare dei soggetti deferiti la Commissione, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, ritiene di dover applicare loro le sanzioni che seguono nel dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare, in accoglimento del deferimento in oggetto, infligge le seguenti sanzioni: a) al Sig. Ercole Ghezzi, Presidente e Legale rappresentante della Società Tritium Calcio 1908 Srl, la sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno); b) alla Società Tritium Calcio 1908 Srl la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).
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