F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061 del 17 Gennaio 2013 (101) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BENEDETTO PIRO E GIOVANNI BONACINA GIANAZZI (all’epoca dei fatti Dirigenti fallita Soc. Savona Calcio Srl) – (nota n.1121/134pf09-10/AM/ma del 5.9.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061 del 17 Gennaio 2013 (101) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BENEDETTO PIRO E GIOVANNI BONACINA GIANAZZI (all’epoca dei fatti Dirigenti fallita Soc. Savona Calcio Srl) - (nota n.1121/134pf09-10/AM/ma del 5.9.2012). Il deferimento Con provvedimento del 5.9.12 il Procura federale (ad integrazione per difetto di notifica di precedente deferimento del 20.9.11) ha deferito avanti questa Commissione i Signori: Benedetto Piro, Amministratore Unico, dal 18.4.04 al 27.6.05, della Società Savona Calcio s.r.l., Giovanni Bonacina Gianazzi, Amministratore Unico, dal 29.6.05 al 18.4.06 (data di dichiarazione di fallimento), della medesima Società, per rispondere, il primo della violazione di cui all’ art. 1, c. 1, CGS - in relazione all’art. 21, cc. 2 e 3, NOIF – avendo ricoperto, per il periodo su indicato, la detta carica, determinando, col proprio comportamento, la cattiva gestione della Società con responsabilità per il dissesto economico patrimoniale societario; il secondo ex artt. 1, cc. 1 e 5, CGS, e art. 37, c. 1, NOIF, per non aver comunicato alla Lega la propria carica di legale rappresentante della Società per impedire l'applicazione a suo carico delle disposizioni di cui all'art. 21, cc. 2 e 3, NOIF. Gli incolpati, nel termine previsto, non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Benedetto Piro: 3 anni di inibizione; - per il Sig. Giovanni Bonacina Gianazzi: 5 anni di inibizione. Nessuno è comparso per le parti deferite. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Entrambi i soggetti deferiti, infatti, risultano aver amministrato la Società Savona Calcio Srl tra il 2004 e il 2006, dunque nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento emessa con sentenza dal Tribunale di Savona il 18.4.06. Durante il periodo di gestione dei sigg. Piro e Bonacina Gianazzi, succedutisi alla guida amministrativa della Società fino all'intervenuto fallimento, lungi dal riuscire a risanare i bilanci, con una gestione evidentemente non corretta, almeno da un punto di vista economico finanziario, hanno ampliato - proseguendo ugualmente l’attività - il dissesto societario (peraltro non pagando, nel periodo in oggetto, con regolarità le retribuzioni ai propri tesserati come risulta da più decisioni di condanna assunte all'epoca dalla Commissione Accordi Economici presso la Lega Dilettanti), poi sfociato nell’insolvenza e, da ultimo, sotto l'amministrazione del Bonacina Gianazzi, nella ormai inevitabile dichiarazione di fallimento. Il Sig. Bonacina Gianazzi - durante la sua gestione, anche socio unico del Savona calcio - inoltre ha anche omesso di comunicare (in spregio al dettato dell'art. 37, c. 1, NOIF) in Lega la propria carica di legale rappresentante, come previsto dalle norme federali. Le stesse norme prevedono che non possano rivestire il ruolo di dirigente, né ruoli nell'ambito di attività sportive federali gli amministratori in carica fino al biennio precedente la delibera di revoca o della intervenuta dichiarazione di fallimento (art. 21, c. 2, NOIF) e il Bonacina, evitando la detta comunicazione alla Lega Dilettanti, ha di fatto impedito l'applicazione a sé di quest'ultima norma. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione, in accoglimento del deferimento, delibera di infliggere alla Sig. Benedetto Piro la sanzione dell’inibizione per anni 3 (tre); al Sig. Giovanni Bonacina Gianazzi la sanzione dell’inibizione per anni 5 (cinque).
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