F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061 del 17 Gennaio 2013 (366) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO V. SIGNORE,TIBERIO M. MATTACCHIONE E GIOVANNI PETROLLINI (all’epoca dei fatti Dirigenti fallita Soc. A.S. Sora Srl) – (nota n.1050/123pf09-10/AM/ma del 3.9.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061 del 17 Gennaio 2013 (366) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO V. SIGNORE,TIBERIO M. MATTACCHIONE E GIOVANNI PETROLLINI (all’epoca dei fatti Dirigenti fallita Soc. A.S. Sora Srl) - (nota n.1050/123pf09-10/AM/ma del 3.9.2012). Visti gli atti Letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 23 febbraio 2012 e rinnovato in data 3 settembre 2012 nei confronti di: Antonio Vincenzo Signore per violazione dell’art.1,comma 1, CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento della AS Sora Srl la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società stessa determinando con il proprio comportamento una cattiva gestione amministrativa con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale della Società, come dimostrano le reiterate violazioni alle norme federali di carattere economico/finanziario commesse e sanzionate dagli organi di giustizia sportiva tali da comportare la mancata iscrizione al campionato di competenza della stagione 2005/2006. Tiberio Maurizio Mattacchione per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art.21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento della AS Sora Srl la carica di Consigliere di Amministrazione della Società stessa determinando con il proprio comportamento una cattiva gestione amministrativa con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale della Società, come dimostrano le reiterate violazioni alle norme federali di carattere economico/finanziario commesse e sanzionate dagli organi di giustizia sportiva tali da comportare la mancata iscrizione al campionato di competenza della stagione 2005/2006 Giovanni Petrollini per violazione dell’art.1, comma 1, CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art.21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto dal 1 luglio 2004 al 28 ottobre 2004 la carica di Consigliere di Amministrazione della Società stessa contribuendo con il proprio comportamento alla cattiva gestione con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale della Società, come dimostrano le reiterate violazioni alle norme federali di carattere economico/finanziario commesse e sanzionate dagli organi di giustizia sportiva Ascoltato il rappresentante della Procura federale Prof. Giuseppe Catalano il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: Antonio Vincenzo Signore: inibizione per anni cinque Tiberio Maurizio Mattacchione: inibizione per anni due Giovanni Petrollini: inibizione per anni due Rilevato che nessuno dei soggetti deferiti si è costituito in giudizio e che, altresì, nessuno è comparso alla presente udienza Considerato che il Tribunale di Cassino ha dichiarato fallita la Società AS Sora Srl con sentenza n. 20 del14 luglio 2006 Valutato che il Sig. Antonio Vincenzo Signore è stato nel periodo in esame il maggiore azionista della Società insieme al Sig. Tiberio Maurizio Mattacchione Accertato che i sigg. Signore, Mattacchione e Petrollini hanno in concreto cogestito la Società poi fallita, pur con gradata responsabilità determinata dalla diversa posizione societaria e dalla carica ricoperta Acclarata la posizione dirigenziale di riferimento del Signore al quale vanno soprattutto addossate le responsabilità del mancato pagamento di emolumenti, contributi, ritenute così da determinare una irreversibile situazione di dissesto finanziario che, una volta attestata dalla Federazione, portava alla mancata ammissione della Società al campionato di serie C2 per la stagione 2005/2006. Valutata, comunque, la corresponsabilità del Mattacchione e del Petrollini che, come risulta dalla documentazione in atti, nulla hanno fatto per cercare di arginare la complicatissima situazione determinatasi Ritenuto che le responsabilità gestionali assunte nel biennio precedente alla sentenza dichiarativa di fallimento vanno attribuite, seppure in modo gradato, ai tre soggetti deferiti Rilevata la congruità delle sanzioni richieste dalla Procura federale P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni: per Antonio Vincenzo Signore: inibizione per anni 5 (cinque); per Tiberio Maurizio Mattacchione: inibizione per anni 2 (due); per Giovanni Petrollini: inibizione per anni 2 (due).
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