COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 09.01.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 22/12/2012 AMATORI NOGARA A.S.D. – PESCHIERA D G
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 09.01.2013
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 22/12/2012 AMATORI NOGARA A.S.D. - PESCHIERA D G
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 55 del 03.01.2013;
la soc. Amatori Nogara ha fatto pervenire regolare reclamo chiedendo l'applicazione della punizione sportiva della perdita
della gara alla soc. Peschiera per i fatti occorsi che hanno impedito il regolare svolgimento dell’incontro.
Alla data odierna non sono pervenute controdeduzioni della soc. Peschiera.
Emerge dal R.A. che la gara è stata sospesa al 5' del secondo tempo per sopravvenuta oscurità e mancanza
d'illuminazione.
Riferisce, ancora, che la squadra ospitata si è presentata in campo con venti minuti di ritardo e che ha fatto attendere la
distinta dei giocatori per trenta minuti, così determinando un ritardo complessivo di 50 minuti.
Considerato il momento del secondo tempo, nel quale la sospensione si è resa necessaria, appare evidente che l'evento
è causato dal ritardo di presentazione della squadra ospitata, che neppure ha speso la diligenza di formare la distinta
tempestivamente.
Se è vero che per gli Juniores non c'è obbligo di disporre di impianto di illuminazione, è altrettanto vero che eventuale
sospensione della partita per "impraticabilità" del campo, in tanto possa comportare la ripetizione della gara, in quanto il
fatto non sia addebitabile al comportamento colposo delle squadre partecipanti, come fatto di forza maggiore o caso
fortuito.
Così non è nel caso che ci occupa, in cui emerge la responsabilità colpevole della società Peschiera.
Tanto premesso, il G.S. delibera di:
- accogliere il reclamo inoltrato dalla soc. Amatori Nogara;
- infliggere alla soc. Peschiera la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato :
AMATORI NOGARA - PESCHIERA 3 - 0;
- infliggere al Dir. Acc. della soc. Peschiera, Signor VENTURELLI GIOVANNI, l'inibizione fino al 28.01.2013;
- non si addebita la tassa reclamo.