COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 09.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Petra Malo Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 55 del 3/1/2013 – Squalifica per 4 giornate giocatori Stella Simone e Zanin Stefano; Squalifica per 3 giornate giocatori Apolloni Filippo e Piazza Mattia – Campionato Allievi Regionale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 09.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Petra Malo Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 55 del 3/1/2013 – Squalifica per 4 giornate giocatori Stella Simone e Zanin Stefano; Squalifica per 3 giornate giocatori Apolloni Filippo e Piazza Mattia – Campionato Allievi Regionale La Società U.S.D. Petra Malo ha presentato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 55 del 3/1/2013 con le quali ha inflitto le seguenti sanzioni : - Squalifica per 4 giornate a carico del giocatore Stella Simone : “una giornata per l'espulsione e due giornate perché dopo la notifica del provvedimento ha insultato l'Arbitro”; - Squalifica per 4 giornate a carico del giocatore Zanin Stefano : “per comportamento offensivo nei confronti di un avversario e dopo la notifica dell'espulsione per insulti nei confronti dell'arbitro”; - Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Apolloni Filippo : “per condotta violenta verso un avversario e comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro”; - Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Piazza Mattia : “una giornata per l'espulsione e due giornate perché dopo la notifica del provvedimento ha insultato l'Arbitro”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società USD Petra Malo; vista la documentazione ufficiale in atti; rilevato, preliminarmente, la necessità di correggere i due errori materiali, da cui é affetta la delibera riportata nel Comunicato n. 55 a pag. 2013: - il primo riguardante la posizione di Stella Simone, cui é stata inferta la sanzione di tre giornate di squalifica (e non 4), da ritenersi congrua; - il secondo riguardante la posizione di Apolloni Filippo, cui risulterebbe inflitta la sanzione della squalifica per tre giornate, essendo invece quattro (quindi 1 in più di quella che risulta dal Comunicato Ufficiale); considerato per il resto che le sanzioni inflitte appaiono congrue P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Petra Malo; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Stella Simone e Piazza Mattia; - di confermare la squalifica per quattro giornate a carico dei giocatori Zanin Stefano e Apolloni Filippo: - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it