COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 09.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C.D. Fulgor Thiene Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 30 del 28/12/2012 – Squalifica per tre giornate giocatore Busellato Lorenzo – Campionato Allievi Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 09.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso A.C.D. Fulgor Thiene
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 30 del 28/12/2012 – Squalifica per
tre giornate giocatore Busellato Lorenzo – Campionato Allievi Provinciale
La Società A.C.D. Fulgor Thiene ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale e
pubblicata nel Comunicato n. 30 del 28/12/2012 con la quale ha inflitto la sanzione della squalifica per tre giornate a
carico del giocatore Busellato Lorenzo : “per comportamento gravemente provocatorio ed offensivo verso l’arbitro a fine
gara”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Fulgor Thiene;
vista la documentazione ufficiale in atti;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che appare congrua in relazione all’episodio oggetto del
giudizio, per cui deve essere confermata;
tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai
sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S.;
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere il ricorso presentato dalla Società Fulgor Thiene;
- di confermare la sanzione della squalifica sino al 3/6/2013 a carico del calciatore Busellato Lorenzo;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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