COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 14 – Reclamo ASD A.N.P.I. Sport E. Casassa avverso decisioni assunte dal Giudice Sportivo in ordine alla gara del Campionato Giovanissimi Regionale Goliardica Polis – A.N.P.I. Sport E. Casassa del 23.12.2012. C.U. n. 38 del 4.1.2013.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 14 - Reclamo ASD A.N.P.I. Sport E. Casassa avverso decisioni assunte dal Giudice Sportivo in ordine alla gara del Campionato Giovanissimi Regionale Goliardica Polis - A.N.P.I. Sport E. Casassa del 23.12.2012. C.U. n. 38 del 4.1.2013. Il reclamo è inammissibile per violazione del diritto al contradditorio. Non risulta soddisfatto l’obbligo, di cui all’art. 33 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, dell’invio contestuale delle motivazioni del reclamo alla controparte interessata alla decisione. Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara improponibile il reclamo come sopra depositato dalla società A.N.P.I. Sport E. Casassa e dispone l’incameramento della tassa non versata e addebitata in conto (art. 33 comma 13 CGS).
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