COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 15 – Reclamo ASD A.N.P.I. Sport E. Casassa avverso decisioni assunte dal Giudice Sportivo in ordine alla gara del Campionato C/5 serie D Borgo Fornari – A.N.P.I. Sport E. Casassa del 17.12.2012. C.U. n. 35 del 20.12.2012.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 15 - Reclamo ASD A.N.P.I. Sport E. Casassa avverso decisioni assunte dal Giudice Sportivo in ordine alla gara del Campionato C/5 serie D Borgo Fornari - A.N.P.I. Sport E. Casassa del 17.12.2012. C.U. n. 35 del 20.12.2012. Il reclamo è inammissibile perché proposto tardivamente. La raccomandata contenente le motivazioni dei gravami risulta spedita il 9 gennaio 2013 oltre il termine perentorio di sette giorni (decorrenti dal 20.12.2012, data di pubblicazione sul Comunicato Ufficiale dei provvedimenti impugnati) previsto dall’art. 36 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara improponibile il reclamo come sopra depositato dall’ASD A.N.P.I. Sport E. Casassa e si astiene dall’esame di merito. La tassa reclamo, non versata e addebitata in conto, va incamerata (art. 33 comma 13 CGS).
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