COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 16 – Reclamo Scoffera Calcio ASD avverso provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo in ordine alla gara del Campionato di Terza Categoria Olimpia 1937 – Scoffera Calcio del 22.12.2012 C.U. n. 36 del 4.1.2013 Delegazione Provinciale di Genova.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 16 - Reclamo Scoffera Calcio ASD avverso provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo in ordine alla gara del Campionato di Terza Categoria Olimpia 1937 - Scoffera Calcio del 22.12.2012 C.U. n. 36 del 4.1.2013 Delegazione Provinciale di Genova. Il reclamo è inammissibile perché sottoscritto dal signor Antonio Errichiello, Presidente del sodalizio, inibito fino al 28 gennaio 2013 come da C.U. n. 36 del 4.1.2013. Ai soggetti colpiti da provvedimento d’inibizione è consentito svolgere soltanto l’attività interna dell’apparato societario con assoluto divieto di rappresentare la società in ambito federale (art. 19 comma 1 lett. h del Codice di Giustizia Sportiva). Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla società Scoffera Calcio ASD e dispone l’incameramento della tassa non versata e addebitata in conto (art. 33 comma 13 CGS).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it