COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 16 – Reclamo Scoffera Calcio ASD avverso provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo in ordine alla gara del Campionato di Terza Categoria Olimpia 1937 – Scoffera Calcio del 22.12.2012 C.U. n. 36 del 4.1.2013 Delegazione Provinciale di Genova.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 24.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 16 - Reclamo Scoffera Calcio ASD avverso provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo in ordine alla gara del Campionato di Terza Categoria Olimpia 1937 - Scoffera Calcio del 22.12.2012
C.U. n. 36 del 4.1.2013 Delegazione Provinciale di Genova.
Il reclamo è inammissibile perché sottoscritto dal signor Antonio Errichiello, Presidente del sodalizio, inibito fino al 28 gennaio 2013 come da C.U. n. 36 del 4.1.2013.
Ai soggetti colpiti da provvedimento d’inibizione è consentito svolgere soltanto l’attività interna dell’apparato societario con assoluto divieto di rappresentare la società in ambito federale (art. 19 comma 1 lett. h del Codice di Giustizia Sportiva).
Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla società Scoffera Calcio ASD e dispone l’incameramento della tassa non versata e addebitata in conto (art. 33 comma 13 CGS).
Share the post "COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 16 – Reclamo Scoffera Calcio ASD avverso provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo in ordine alla gara del Campionato di Terza Categoria Olimpia 1937 – Scoffera Calcio del 22.12.2012 C.U. n. 36 del 4.1.2013 Delegazione Provinciale di Genova."