COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 24.01.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO MC2 S.R.L. – ABRA CLUB 5

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 24.01.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO MC2 S.R.L. - ABRA CLUB 5 Con deliberazione pubblicata sul C.U. n° 39 del 17.1.2012 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Abra Club 5. Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che nel corso della gara la società Mc2 Srl ha schierato i calciatori Sabato Nicolò e Maar Andrea in posizione irregolare in quanto squalificati come da CU nº 38 del 10-1-2013. La società Mc2 Srl non ha inviato contro deduzioni che esprimono quanto sotto riportato. Dagli atti di gara risulta che i calciatori citati hanno partecipato alla gara di che trattasi. Rilevato che, come da C.U. n 38 su citato datato, 10-1-2013 del CRL il calciatore Sabato Nicolò risulta squalificato per una gara del campionato in quanto espulso nella gara del 20-12-12 Mc2-Polisportiva il calciatore in questione ha scontato la squalifica ai sensi dell'art45 2º comma in modo automatico nella gara del 8-1-2013 Nuovo Real-Mc2:quindi aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto. Rilevato che, come da C.U. n 38 su citato, datato 10-1-2013 del CRL il calciatore Maar Andrea risulta squalificato per una gara del campionato in quanto recidivo in ammonizione, in quanto ammonito nella gara del 20-12-12 Mc2-Polisportiva CGB SSDRL, il calciatore in questione ai sensi dell'art. 22 2º comma in quanto recidivo deve scontare la squalifica "Â….a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 45, comma 2, del presente Codice"; poiché il Cu nº 38 è stato pubblicato in data 10-1-2013, il calciatore in questione doveva scontare la squalifica dal giorno 11-1-13 e poiché la gara in oggetto ha avuto luogo il giorno 10-1-13 il citato calciatore aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto. Dato atto che la gara ha in tal modo avuto luogo regolarmente il reclamo va rigettato. P.Q.S. DELIBERA - di omologare la gara col seguente risultato: Mc2 Srl - Abra Club 6-2. - si dispone inoltre l'addebito della relativa tassa a favore della reclamante, se non versata.
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