COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società REAL DOR SANT’EUFEMIA Camp. Promozione Gir. E gara del 6-12-2012 tra ASD Asola / Real Dor Sant’Eufemia C.U. n. 34 del CRL datato 13-12-2012. La società REAL DOR SANT’EUFEMIA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha omologato il risultato ottenuto sul terreno di giuoco, nonostante la gara fosse stata sospesa al 21° del secondo tempo per un fatto imputabile, a suo dire, alla squadra ospitante; nel contempo chiedeva di comminare la sanzione della perdita della gara alla squadra avversaria ovvero la ripetizione della gara stessa.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società REAL DOR SANT'EUFEMIA Camp. Promozione Gir. E gara del 6-12-2012 tra ASD Asola / Real Dor Sant'Eufemia C.U. n. 34 del CRL datato 13-12-2012. La società REAL DOR SANT'EUFEMIA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha omologato il risultato ottenuto sul terreno di giuoco, nonostante la gara fosse stata sospesa al 21° del secondo tempo per un fatto imputabile, a suo dire, alla squadra ospitante; nel contempo chiedeva di comminare la sanzione della perdita della gara alla squadra avversaria ovvero la ripetizione della gara stessa. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, anche alla squadra avversaria, sentito l'arbitro, rileva : si ritiene equo disporre la ripetizione della gara in quanto dal rapporto arbitrale non si riesce chiaramente ad individuare se la gara sia stata sospesa per colpa di una squadra (mancata sostituzione del guardalinee da parte della Real Dor Santa Eufemia) o dell'altra (mancata sistemazione dei tombini a bordo campo da parte della ASD Asola). Tanto premesso e ritenuto la CDT, in parziale accoglimento del reclamo proposto, ANNULLA il provvedimento del GS e dispone la ripetizione della gara, mandando agli organi competenti la fissazione della relativa data per la disputa della stessa. Dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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