COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 11.12.2012 a carico di SPREAFICO Roberto e ZERBINI Angelo, per violazione dell’Art. 1, comma I, CGS anche in relazione all’Art. 10 comma 2 CGS e 61 , commi V e VI delle NOIF, e le società ASD VILLONGO CALCIO per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, comma 2 CGS.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 11.12.2012 a carico di SPREAFICO Roberto e ZERBINI Angelo, per violazione dell'Art. 1, comma I, CGS anche in relazione all'Art. 10 comma 2 CGS e 61 , commi V e VI delle NOIF, e le società ASD VILLONGO CALCIO per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'Art. 4, comma 2 CGS. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, preso atto che i deferiti ed il rappresentante della Procura hanno chiesto ai sensi dell'Art. 23 del CGS di applicare le seguenti sanzioni: per la ASD VILLONGO CALCIO ammenda di Euro 500,00, ed un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato 2012/2013 di promozione, per il calciatore, SPREAFICO Roberto una giornata di squalifica e per il dirigente accompagnatore, ZERBINI Angelo, 20 giorni di inibizione. Osserva Il comportamento addebitato, come già più sopra riferito, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento. La Commissione Disciplinare, preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai deferiti in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibili le sanzioni concordate dalle parti in considerazione dell’entità e rilevanza dei comportamenti applica alla ASD VILLONGO CALCIO l'ammenda di Euro 500,00 e la sanzione sportiva di un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato 2012/2013 di promozione; al calciatore, SPREAFICO Roberto una giornata di squalifica; al dirigente accompagnatore, ZERBINI Angelo, 20 giorni di inibizione. Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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