COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 97 DEL 23.01.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.55 delSig. CESAREO Gaetano (tesserato Società ASD Silana 1947) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 88 del 3.1.2013 ( squalifica per CINQUE fare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 97 DEL 23.01.2013
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO n.55 delSig. CESAREO Gaetano (tesserato Società ASD Silana 1947)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n. 88 del 3.1.2013 ( squalifica per CINQUE fare effettive).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che dal rapporto del direttore di gara risulta in maniera chiara ed inequivocabile che il signor Cesareo Gaetano si è reso
responsabile di comportamento discriminatorio nei confronti di un calciatore avversario;
che la sanzione è congrua ed adeguata;
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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