COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 16.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso Sig. Coraini Fabio – Dirigente A.S.D. Bevilacqua Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 46 del 21/11/2012 – Inibizione sino al 25/11/2013 – Campionato di 1^ Categoria b) Ricorso Sig. Coraini Matteo – Giocatore A.S.D. Bevilacqua Calcio – Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 46 del 21/11/2012 – Squalifica sino al 21/5/2013 – Campionato di 1^ Categoria c) Ricorso Sig. Corestini Gianni – Presidente A.S.D. Bevilacqua Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 49 del 28/11/2012 – Inibizione sino al 20/11/2017 con preclusione nei ruoli federali – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 16.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso Sig. Coraini Fabio – Dirigente A.S.D. Bevilacqua Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 46 del 21/11/2012 – Inibizione sino al 25/11/2013 – Campionato di 1^ Categoria b) Ricorso Sig. Coraini Matteo – Giocatore A.S.D. Bevilacqua Calcio - Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 46 del 21/11/2012 – Squalifica sino al 21/5/2013 – Campionato di 1^ Categoria c) Ricorso Sig. Corestini Gianni – Presidente A.S.D. Bevilacqua Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 49 del 28/11/2012 – Inibizione sino al 20/11/2017 con preclusione nei ruoli federali – Campionato di 1^ Categoria La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, ha riunito in un unico giudizio i ricorsi contrassegnati ai punti a), b) e c). I provvedimenti impugnati si riferiscono ai fatti avvenuti nel corso della gara Bevilacqua-Chiampo Arso del 18/11/2012 e descritti dal Giudice Sportivo Regionale nel Comunicato n. 46 del 21/11/2012. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati i ricorsi indicati in epigrafe, vista la documentazione ufficiale agli atti, sentiti personalmente i ricorrenti, assistiti dall’Avv. Federico Cattan i quali : 1) con riferimento al Sig. Coraini Fabio (Bevilacqua – Dirigente Accompagnatore), il medesimo ha sostanzialmente ammesso i fatti ascrittigli, escludendo però di aver offeso e minacciato l’arbitro; 2) con riferimento al Sig. Coraini Matteo 8Bevilacqua – Capitano), ha escluso di aver avuto qualsiasi contatto con l’arbitro, dopo la fine della gara e dopo avergli stretto la mano; 3) il Sig. Corestini Gianni (Bevilacqua – Presidente), infine, ha ammesso di aver insultato e minacciato l’arbitro e di essere entrato nel suo spogliatoio, ma di non avergli, in qualsiasi modo, usato violenza, se con tale termine non si voglia intendere il puntare un dito contro la spalla sinistra. Sentito, altresì, personalmente l’arbitro, il quale durante la deposizione avanti questa Commissione é caduto ripetutamente in palesi contraddizioni rispetto a quanto riportato nel proprio rapporto di gara. In particolare : 1) con riferimento a quanto attribuito al calciatore Coraini Matteo (Bevilacqua – Capitano) dopo aver escluso per ben due volte a ripetute domande dei Componenti la C.D.T. di essere stato in qualche modo attinto da uno sputo da parte di quest’ultimo, invitato a sottoscrivere sul punto il verbale dell’audizione, improvvisamente cambiava versione e precisava di essere stato colpito da uno sputo sulla scarpa indirizzato verso di lui dal calciatore oraini Matteo, precisando altresì di essere certo della volontarietà e dell’intenzionalità di colpirlo; 2) con riferimento invece alla posizione del Sig. Coraini Fabio (Bevilacqua – Dirigente Accompagnatore) il direttore di gara ha precisato la distonia rispetto a quanto riportato nel proprio referto di non essere stato offeso dal medesimo, essendosi il comportamento di quest’ultimo, viceversa, sostanziato nell’entrare, con vigoria e maleducazione e senza autorizzazione, all’interno dello spogliatoio arbitrale; 3) con riferimento infine alla posizione del Sig. Corestini Gianni (Bevilacqua – Presidente) l’arbitro, su precise richieste del Presidente di questa Commissione, dapprima escludeva di essere stato preso con forza al lobo di un orecchio, successivamente, attribuiva questo gesto al Sig. Corestini, ma solo dopo che quest’ultimo sarebbe rientrato nello spogliatoio una seconda volta, dopo essere uscito; infine, fattogli notare dai Componenti della Commissione che i fatti esposti nel rapporto arbitrale erano descritti in maniera diversa, confermava il rapporto stesso, precisando che l’episodio dell’orecchio era avvenuto durante la prima aggressione. Il direttore di gara, infine, ha precisato che il Sig. Corestini ha chiuso a chiave la porta dello spogliatoio, allo scopo di impedire l’entrata di altre persone della Società Bevilacqua che intendevano calmarlo e dissuaderlo dalla sua condotta violenta. L’intero episodio, a detta dell’arbitro, sarebbe durato circa 2/3 minuti. La Commissione Disciplinare, a) con riferimento alla posizione del Sig. Coraini Fabio (Bevilacqua – Dirigente Accompagnatore), attesa l’uniformità tra quanto ammesso dal medesimo Coraini e quanto precisato dal direttore di gara, che ha escluso l’utilizzo di espressioni verbali offensive e minacciose dal Dirigente, ritiene più equa la sanzione della inibizione sino al 15/2/2013; b) con riferimento al calciatore Coraini Matteo (Bevilacqua – Capitano), attese le palesi e ripetute contraddizioni dell’arbitro in ordine all’episodio dello sputo, la C.D.T. ritiene di non poter considerare, oltre ogni ragionevole dubbio, l’effettiva responsabilità del Capitano in ordine a tale episodio, limitandola, invece, alla mancata assistenza richiesta dal direttore di gara, a cui avrebbe risposto con un comportamento menefreghista ed offensivo; si ritiene pertanto più congrua la sanzione della squalifica sino al 15/2/2013; c) infine, con riferimento al Sig. Corestini, la descrizione dell’episodio resa dall’arbitro durante la sua deposizione, si é appalesata contraddittoria e confusa in relazione, in particolare, al fatto di essere stato preso per il lobo di un orecchio. Viceversa, sembra essere stato acclarato che l’aggressione all’arbitro si é tradotta in una spinta violenta che lo ha gettato contro il muro dello spogliatoio, provocandogli forte dolore, nonché nell’imposizione da parte del Sig. Coraini della propria presenza all’interno dello stesso spogliatoio, che avrebbe chiuso a chiave, anche allo scopo di i mpedire l’entrata di altri dirigenti della sua squadra che volevano venire in aiuto del direttore di gara. Va, inoltre evidenziato che l’intra vicenda si é svolta, a detta dell’arbitro, nell’arco massimo di circa 3 minuti, durante il quale il direttore di gara é stato fatto oggetto in abbondanza di insulti e minacce. Alla luce di quanto sopra emerso, questa Commissione ritieme più adeguata agli accadimenti la sanzione della inibizione sino al 28/2/2016. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, delibera - di accogliere parzialmente i ricorsi presentati dai Signori Coraini Matteo, Coraini Fabio, e Corestini Gianni (tutti appartenenti alla Società Bevilacqua); - di ridurre al 15/2/2013 la sanzione della squalifica a carico del giocatore Coraini Matteo; - di ridurre al 15/2/2013 la sanzione della inibizione a carico del dirigente Coraini Fabio; - di ridurre al 28/2/2016 la sanzione della inibizione a carico del presidente Corestini Gianni; - di disporre l’accredito degli importi delle tasse reclami versate, nel conto presso il C.R.V. della Società Bevilacqua Ritiene, peraltro, questa Commissione, visto l’atteggiamento tenuto dal direttore di gara nei propri confronti in sede di audizione, concretizzatosi addirittura nell’accusa di aver inserito a verbale delle affermazioni da lui non rese e considerate, viceversa, le continue dichiarazioni contraddittorie anche rispetto a quanto da lui riportato nel proprio rapporto di gara, di trasmettere gli atti relativi al presente procedimento alla Procura Federale della F.I.G.C. per quanto di competenza.
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