COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 16.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare : Ricorso A.C.D. Vazzolese Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 55 del 3/1/2013 – Squalifica sino al 25/2/2013 allenatore Fornasier Ferdinando – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 16.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare : Ricorso A.C.D. Vazzolese Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 55 del 3/1/2013 – Squalifica sino al 25/2/2013 allenatore Fornasier Ferdinando – Campionato di 1^ Categoria La Società A.C.D. Vazzolese ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 55 del 3/1/2013 con la quale ha inflitto la sanzione della squalifica sino al 25/2/2013 a carico dell’allenatore Fornasier Ferdinando : “perchè a fine gara, al rientro negli spogliatoi, raggiungeva minacciosamente l'Arbitro stringendogli la mano con sproporzionata vigoria, cercando di fermarlo; continuava altresì nella stretta di mano sproporzionata fino al limite della sopportazione fisica, minacciandolo che sarebbe finita male se non si fosse fermato a parlare con lo stesso allenatore.” La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Vazzolese; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro, per le vie brevi, che ha fornito ulteriori dettagli in ordine all’episodio contestato, evidenziando l’atteggiamento sia minaccioso, sia irriverente dell’allenatore Fornasier che, pertanto, merita la conferma della sanzione inflitta dal Gudice di prima istanza P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Vazzolese; - di confermare la sanzione della squalifica sino al 3/6/2013 a carico dell’allenatore Fornasier Ferdinando; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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