COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 23.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C. Marano A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 51 del 12/12/2012 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. Gara Marano – Mestrino Pharmabag del 24/11/2012 – Campionato Juniores Regionale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 23.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C. Marano A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 51 del 12/12/2012 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. Gara Marano – Mestrino Pharmabag del 24/11/2012 – Campionato Juniores Regionale La Società A.C. Marano A.S.D. ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 51 del 12/12/2012 con la quale ha inflitto la sanzione della sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3, relativa all’incontro emarginato, ai sensi dell’art. 17, comma 1 del C.G.S. perché : “ ... la gara non ha avuto inizio in quanto l'Arbitro presentatosi nell'orario previsto e nel campo per destinazione rilevava l'assenza della squadra ospitante Marano A.S.D. e la presenza della squadra ospitata. Reso edotto da un dirigente locale che la squadra di casa si trovava in altro campo, assieme alla società Mestrino Pharmabag, si recava in tale luogo e alle ore 14.50 effettuava le operazioni preliminari all'inizio della gara. Alle 15.10 riscontrava, a seguito di sopralluogo sul terreno di gioco, assieme ai due capitani, l'assenza di impianto di illuminazione indispensabile per poter portare a termine l'incontro, considerato l'incombente crepuscolo. Tanto più che la società Mestrino Pharmabag non era ancora stata in grado di presentare le distinte e predisporre l'equipaggiamento, per cui la partita non si sarebbe potuta iniziare prima delle 15.30. Decideva perciò l'Arbitro di non dare inizio alla stessa, nonostante la richiesta della soc. ospitante di dare atto che aveva provveduto alla messa a disposizione del campo e l'opposta dichiarazione della soc. ospitata di non accettare lo spostamento rispetto al campo ufficiale di Via De Gasperi. Considerato che lo spostamento della gara dal campo prestabilito è efficace soltanto dopo l'espressa approvazione da parte del Comitato e la conseguente tempestiva comunicazione a controparte e al Direttore di gara”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dall’A.C. Marano; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado, la C.D.T. ritiene di confermarla. Infatti, pur dovendosi dare atto che la Società reclamante ha presentato, fin dal mese di luglio 2012, numerose richieste ai fini dell’adozione da parte del C.R. Veneto di un provvedimento di stabile e definitiva deroga relativamente all’utilizzo di un campo di gioco, fuori del proprio comune di residenza, per la disputa delle gare interne del Campionato Juniores Regionale, il dato formale dell’assenza di un provvedimento definitivo (intervenuto soltanto il 5/12/2012, vedi pubblicazione Comunicato Ufficiale n. 50 del C.R. Veneto) appare insuperabile, anche in considerazione della necessaria tutela dell’affidamento dei terzi P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dall’A.C. Marano; - di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara Marano – Mestrino Pharmabag per 0-3 in applicazione dell’art. 17, comma 1 del C.G.S.; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it