LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 169 del 28.01.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 21 RICORSO DEL CALCIATORE Marco PARASMO/A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 169 del 28.01.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 21 RICORSO DEL CALCIATORE Marco PARASMO/A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA Con reclamo datato 29.09.2012, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Parasmo Marco chiedeva la condanna della ASD Ginnastica e Calcio Sora al pagamento della somma di € 7.000,00a titolo di compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 21 bis, comma 5°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00. La società controinteressata presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali chiedeva il rigetto del reclamo proposto,eccependo l’invalidità dell'Accordo Economico posto a fondamento della domanda di pagamento, a causa della tardività del deposito del medesimo presso il Comitato Interregionale. La difesa del calciatore con memoria datata 09.11.2012 replicava alle controdeduzioni della Società assumendo the il deposito dell'Accordo Economico costituisce un obbligo per la sola Società (che sollevando 1'eccezione non avrebbe fatto altro the autodenunciarsi) e ritenendo comunque the in alcun modo possa considerarsi inficiata la validità dell'Accordo Economico medesimo. La questione relativa alla tardività del deposito dell'Accordo Economico presso il Comitato Interregionale deve effettivamente ritenersi non direttamente incidente sulla validità del medesimo, qualora il calciatore abbia in concreto prestato la propria attività in favore della società. Tale dimensione fattuale non pub infatti considerarsi posta net nulla a causa della violazione di un obbligo per giunta a carico della medesima società the si trova a beneficiare della prestazione del calciatore. Pertanto l'unica conseguenza della tardività del deposito non pub the consistere nella necessità di valutare la posizione della società con riferimento all'eventuale irrogazione di sanzioni conseguenti alla violazione dell'art. 94 ter, comma 2°, NOIF. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando ASD Ginnastica e Calcio Sora a corrispondere al sig. Parasmo Marco la somma di € 7.000,00a titolo di compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, disponendo la restituzione della tassa di reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it