LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 169 del 28.01.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Armando SHERAY/REAL RIMINI SITI F.C.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 169 del 28.01.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Armando SHERAY/REAL RIMINI SITI F.C. Con reclamo datato 31.07.2012, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società contro interessata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Armando Sheray chiedeva la condanna della società Real Rimini Siti F.C. al pagamento della somma di € 7.500,00, a titolo di compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 21 bis, comma 5°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00. La società controinteressata in data 03.09.2012 presentava le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto della domanda proposta dal calciatore sulla base della produzione di una quietanza liberatoria the sarebbe stata sottoscritta dal calciatore in data 07.05.2012. In data 12.12.2012 il sig. Armando Sheray presentava una memoria di replica in cui disconosceva formalmente la sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione liberatoria del 07.05.2012, oltre a rilevare the le prestazioni del calciatore erano del tutto occasionali. La questione cosi come rappresentata fa emergere elementi di incertezza circa la genuinità della quietanza di pagamento prodotta dalla società, sia sotto il profilo della materiale genuinità del documento sia sotto il profilo dell'effettiva conoscenza del tesserato con riferimento al contenuto della dichiarazione sottoscritta. Allo stato, pertanto, la Commissione non ritiene di avere elementi sufficienti per pronunciarsi e al contrario necessita di ulteriori approfondimenti in relazione alle modalità di formazione della presunta dichiarazione di quietanza the la società Real Rimini Siti F.C. fornisce quale prova dell'estinzione del proprio debito nei confronti del sig. Armando Sheray. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., sospende la decisione in ordine al reclamo del sig. Armando Sheray e rimette gli atti alla Procura Federale presso la F.I.G.C., affinchè vengano esperiti gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti descritti in narrativa, ponendo in tal modo la C.A.E. in condizione di pronunciare la propria decisione
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