F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062 del 30 Gennaio 2013 (166) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SAVINO DALENO (all’epoca dei fatti calciatore della Società USD Irsinese Calcio, attualmente svincolato), ANTONIO CICCARONE (all’epoca dei fatti svolgente funzioni di fatto di Direttore Sportivo per la Società USD Irsinese Calcio), Società ASD MATERA CALCIO – (nota n. 2949/1058 pf11-12/AM/SP/Seg. del 19.11.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062 del 30 Gennaio 2013 (166) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SAVINO DALENO (all’epoca dei fatti calciatore della Società USD Irsinese Calcio, attualmente svincolato), ANTONIO CICCARONE (all’epoca dei fatti svolgente funzioni di fatto di Direttore Sportivo per la Società USD Irsinese Calcio), Società ASD MATERA CALCIO - (nota n. 2949/1058 pf11-12/AM/SP/Seg. del 19.11.2012). Con nota n. 2949/1058pf11-12/AM/SP/Seg. del 19.11.2012 pervenuta il 28/11/2012, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Daleno Savino, all’epoca dei fatti tesserato per la Società USD Irsinese Calcio; Ciccarone Antonio, all’epoca dei fatti svolgente funzioni di fatto di Direttore Sportivo per la Società Irsinese Calcio e la Società ASD Matera Calcio per rispondere: il primo, della violazione degli artt. 1, comma 1, e 7, comma 1 e 2, del CGS per avere posto in essere, in concorso con Ciccarone Antonio, nell’interesse della Società USD Irsinese Calcio, comportamenti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Viribus Unitis – Irsinese Calcio del 25.4.2012, del Campionato Interregionale di Serie D – Girone H, stagione sportiva 2011 – 2012, tentativo che non ha raggiunto lo scopo per il diniego opposto dai tesserati della Viribus Unitis dagli stessi contattati; il secondo, della violazione degli artt. 1, comma 1 e 5, e 7, comma 1 e 2, del CGS per avere posto in essere, con il concorso del calciatore Daleno Savino, nell’interesse della Società USD Irsinese Calcio, ove svolgeva in via di fatto le funzioni di Direttore Sportivo, comportamenti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Viribus Unitis – Irsinese Calcio del 25.4.2012, del campionato Interregionale di Serie D – Girone H, stagione sportiva 2011 – 2012, tentativo che non ha raggiunto lo scopo per il diniego opposto dai tesserati della Viribus Unitis dagli stessi contattati; la terza, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4. Comma 2, del CGS con riferimento ai fatti ascritti ai primi due. Con memorie difensive in atti, i deferiti hanno contestato gli addebiti loro mossi. In particolare, Daleno e la Società ASD Matera Calcio hanno contestato la valenza probatoria della trascrizione della registrazione della telefonata intercorsa tra il primo ed il calciatore Simonetti della Viribus Unitis; mentre il Ciccarone ha contestato l’esistenza di qualunque rapporto di fatto con la Società Irsinese Calcio. Alla riunione del 24.1.2013 il rappresentante della Procura federale, riportatosi agli atti del deferimento, ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: - squalifica di anni 3 (tre) per Daleno Savino; - inibizione di anni 3 (tre) per Ciccarone Antonio; - punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica da scontarsi nel corrente campionato ed € 7.000,00 (euro settemila/00) di ammenda per la Società ASD Matera Calcio. Sono altresì comparsi i difensori dei deferiti e, di persona, Daleno Savino, i quali si sono riportati alle memorie in atti e concluso per il proscioglimento. Il deferimento è parzialmente fondato e va accolto nei termini di seguito specificati. In data 24.5.2012, vale a dire il giorno precedente la gara Viribus Unitis / Irsinese, valevole per il Campionato Interregionale di Serie D, il Presidente della Società Viribus Unitis denunciava la ricezione di telefonate da parte di Ciccarone Antonio, direttore di fatto della USD Irsinese e di Daleno Savino, capitano della relativa squadra, indirizzate ai propri tesserati Robustelli Mariano, portiere, e Simonetti Gennaro, dai quali era stato prontamente informato del contenuto dei colloqui telefonici, a suo dire finalizzati all’alterazione del risultato in favore dell’Irsinese, tanto da averlo indotto a registrare la successiva telefonata del 22.4.2012 tra Daleno e Simonetti, dal denunciante ritenuta prova idonea alla formalizzazione dei fatti. La gara in questione terminava in parità. Alla stessa assisteva un rappresentante della Procura federale che ne verificava il regolare svolgimento e procedeva, al termine della stessa, a raccogliere le dichiarazioni spontanee dell’allenatore Cioffi Renato. Venivano quindi successivamente sentiti i calciatori della Viribus Unitis Robustelli Mariano, Guarini Vittorio, Sergi Michele, Marciano Giovanni e Simonetti Gennaro, nonché il capitano della Irsinese Daleno Savino e Ciccarone Antonio che, pur tesserato per la Ebolitana, nella parte finale del campionato ricopriva in via di fatto le funzioni di Direttore Sportivo della Irsinese Calcio, come risultante anche da un articolo del 6.5.2012 pubblicato sul sito web Cuorebiancoazzurro in atti. A tale proposito, deve affermarsi che tale attività, se pure svolta in via di fatto, oltre ad essere rilevante per la Federazione, costituisce attività riconducibile alla Società nel cui interesse viene svolta, (artt. 1, comma 5 e 4, comma 2, CGS). Deve comunque preliminarmente escludersi ogni responsabilità del Ciccarone in ordine ai fatti ascritti. Per quanto disdicevole e, forse non casuale, nell’imminenza della gara, il contatto telefonico con il calciatore Robustelli, non costituisce prova che il primo abbia cercato di coinvolgere il secondo in un illecito. Il Robustelli, infatti, sentito dalla Procura, ha riferito di essere stato contattato telefonicamente dal Ciccarone; di essersi successivamente incontrato con lo stesso per “un caffè” a Sant’Anastasia; di essere stato messo al corrente di un progetto ambizioso per il campionato successivo; di avere fatto il nome del compagno di squadra Guarini alla richiesta di indicazione di altri compagni potenzialmente interessati; di averne immediatamente parlato con il ridetto Guarini che riferiva il tutto all’allenatore Cioffi. Ha però escluso il riferimento ad una ipotetica alterazione dello svolgimento e del risultato della imminente gara. Di certo è alquanto strano che nella medesima settimana anche il Daleno, capitano della squadra Irsinese, abbia a sua volta contattato i tesserati Sergi e Simonetti per parlare di progetti futuri. Tale stranezza, però, non consente di acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito da parte del Ciccarone che, pertanto, deve essere prosciolto. Diversa, invece, la posizione del calciatore Daleno Savino. Questi chiama più volte ben due calciatori della Viribus Unitis, cui propone, inutilmente, anche di incontrarsi: Sergi Michele Roberto e Simonetti Gennaro. Per quanto il vero motivo delle telefonate sia stato dissimulato, il contenuto delle conversazioni è tale da destare preoccupazione nei due calciatori, tanto che gli stessi sentono la necessità di parlarne con l’allenatore e con tutti i compagni. Si giunge, così, alla telefonata del 22.4.2012, opportunamente registrata. Il relativo file audio-video, acquisito agli atti e fornito anche ai deferiti, costituisce valida prova del tentativo di condizionare l’esito della gara in questione, avendo i deferiti contestato unicamente il testo della trascrizione del colloquio. Nel corso di detta telefonata, la cui registrazione è stata integralmente ascoltata dalla Commissione, il Daleno cerca di indurre il Simonetti ad un incontro per spiegargli la situazione della Irsinese ed al rifiuto di questi “no Savino, lo sai fraté io di queste cose non sono convinto” risponde “no era una cosa buona solo tra me e te, non sapeva niente nessuno”. Alla preoccupazione del Simonetti di un’alterazione dei rapporti tra i due conseguente al rifiuto di incontrarlo e di parlarne anche la domenica della gara, il Daleno replica: “ fai le cose tue non ti preoccupare, fai finta che non è successo niente, però che rimane fra me e te, che se poi vai nello spogliatoio succede un casino. Capito? Sia da parte tua che da parte mia, questa era una cosa mia che nel caso dicevo dammi 2 euro, 3 euro, 5 euro, me li dai a me e me la gestisco io, però non è che dicevo a quello o quello o quello”, e conclude “se cambi idea fammi uno squillo”. Il tenore letterale delle espressioni usate nel colloquio telefonico non necessita di interpretazione. Dalle stesse emerge chiaramente il compimento degli atti richiamati dall’art. 1, comma 7, CGS, falliti per il netto diniego opposto non solo dal Simonetti, ma anche dal Sergi che, a sua volta invitato dal Daleno ad un incontro a Mugnano, lo rifiuta ed invita i compagni a registrare ulteriori ed eventuali telefonate. Della violazione ascritta al Daleno risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS anche la Società ASD Matera Calcio. Sanzioni adeguate appaiono, in conformità ai criteri costantemente seguiti dagli organi disciplinari in casi analoghi, quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale proscioglie Ciccarone Antonio dalla incolpazione ascritta; irroga le seguenti sanzioni: - squalifica di anni 3 (tre) per Daleno Savino; - punti 2 (due) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per la Società ASD Matera Calcio.
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