F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063 del 31 Gennaio 2013 (108) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE BERNARDINI (Presidente della Soc. ACD Guidonia Montecelio), LUIGI PINNA E FAUSTO SALFA (non tesserati), COSTANTINO CECCONI (all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. ACD Villanova Calcio, attualmente tesserato per la Soc. ACD Guidonia Montecelio), LUCA DI SANDRO, ANDREA POMPILIO, ALESSIO GIULIANO E DOMENICO NISI (all’epoca dei fatti tesserati per la Soc. ACD Villanova Calcio, attualmente svincolati), SIMONE MELONI all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. ACD Villanova Calcio, attualmente tesserato in prestito per la Soc. ASD Nuova Pol. Sanpolese 1961), ALESSANDRO MANCINI (all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. ASD Villanova Calcio, attualmente tesserato per la Soc. ASD 1952 Villalba) ALTEMIZIO MASSIMO ARMENI (Presidente della Soc. ASD Villanova Calcio) E DELLE SOCIETA’ ACD GUIDONIA MONTECELIO E ASD VILLANOVA CALCIO (nota n. 1953/1752pf09-10/SP/blp del 9.10.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063 del 31 Gennaio 2013 (108) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE BERNARDINI (Presidente della Soc. ACD Guidonia Montecelio), LUIGI PINNA E FAUSTO SALFA (non tesserati), COSTANTINO CECCONI (all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. ACD Villanova Calcio, attualmente tesserato per la Soc. ACD Guidonia Montecelio), LUCA DI SANDRO, ANDREA POMPILIO, ALESSIO GIULIANO E DOMENICO NISI (all’epoca dei fatti tesserati per la Soc. ACD Villanova Calcio, attualmente svincolati), SIMONE MELONI all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. ACD Villanova Calcio, attualmente tesserato in prestito per la Soc. ASD Nuova Pol. Sanpolese 1961), ALESSANDRO MANCINI (all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. ASD Villanova Calcio, attualmente tesserato per la Soc. ASD 1952 Villalba) ALTEMIZIO MASSIMO ARMENI (Presidente della Soc. ASD Villanova Calcio) E DELLE SOCIETA’ ACD GUIDONIA MONTECELIO E ASD VILLANOVA CALCIO (nota n. 1953/1752pf09-10/SP/blp del 9.10.2012). Il Presidente della Società ASD Villanova Calcio con un esposto del 9 giugno 2010 portava a conoscenza della Presidenza del Comitato Regionale Lazio che la Società ACD Guidonia Montecelio aveva organizzato un raduno di giovani calciatori, al quale avevano partecipato, senza autorizzazione alcuna, sei calciatori tesserati per la Società esponente, tutti nati nel 1993, di nome Cecconi Costantino, Di Sandro Luca, Mancini Alessandro, Meloni Simone, Nisi Domenico e Pompilio Andrea. Con siffatto esposto, nel mentre si declinava qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali incidenti o danni a carico dei predetti calciatori, si affermava che a siffatto raduno erano presenti un gruppo di dirigenti della Società ACD Guidonia Montecelio, tra cui certo Sig. Pinna, nonché un dirigente della stessa Società ASD Villanova Calcio. La Presidenza del Comitato Regionale Lazio in data 10 giugno 2010 trasmetteva l’esposto di cui sopra alla Procura Federale, la quale, aperto il procedimento ed esperite le necessarie indagini, accertava: 1°) che in data 9 giugno 2010 si era effettivamente tenuto il raduno di giovani calciatori organizzato dalla Società ACD Guidonia Montecelio, al quale, in assenza del necessario nulla osta della Società di appartenenza, avevano preso parte i calciatori sopra menzionati, tutti tesserati per la Società ASD Villanova Calcio, ad eccezione del Nisi che in quel momento risultava libero da vincolo; 2°) che i giovani calciatori, affinchè partecipassero al raduno, erano stati contattati dal Sig. Luigi Pinna, che risultava ricoprire il ruolo di responsabile del Settore giovanile della Società ACD Guidonia Montecelio classi Giovanissimi ed Allievi, incarico che egli, peraltro, aveva svolto fino alla stagione precedente in favore della stessa Società ASD Villanova Calcio; 3°) che il raduno di che trattasi non era stato autorizzato dal competente Comitato Regionale Lazio, sicché risultavano violati l’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e l’art. 3.6 del C.U. n. 1 Stagione 2009/2010 di detto Settore. Veniva altresì accertato: 4°) che il raduno si era svolto tutti i mercoledì del mese di giugno 2010; 5°) che dei sette calciatori tesserati per la Società ASD Villanova Calcio, solo uno (Alessio Giuliano) era munito della autorizzazione della propria Società di appartenenza e non tutti gli altri (Cecconi, Meloni, Mancini, Di Sandro, Pompilio e Nisi); 6°) che al raduno del 9 giugno 2010 era stato presente il dirigente della Società Villanova Calcio Sig. Maurizio Pocognoni, il quale riferiva la presenza del Sig. Luigi Pinna come persona operante nell’ambito della Società ACD Guidonia Montecelio; 7°) che i giovani calciatori Cecconi, Meloni, Mancini, Di Sandro e Pompilio avevano ammesso la loro partecipazione al raduno senza l’autorizzazione della Società ed avevano indicato nel Sig. Luigi Pinna la persona che li aveva contattati affinché partecipassero; 8°) che il Sig. Paolo Zucconelli, collaboratore non tesserato della Società ACD Giuidonia Montecelio, confermava il ruolo svolto dal Sig. Luigi Pinna nella organizzazione della predetta Società; 9°) che i Sigg.ri Giuseppe Bernardini, Luigi Pinna e Fausto Salva, rispettivamente Presidente il primo e collaboratori non tesserati gli altri della Società ACD Guidonia Montecelio, per quanto convocati dall’Organo inquirente, non si erano presentati per essere sentiti senza addurre giustificazione alcuna. All’esito di queste risultanze istruttorie, la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale Lazio il Sig. Giuseppe Bernardini, Presidente della Società ACD Guidonia Montecelio, i Sigg.ri Luigi Pinna e Fausto Salfa, i calciatori Costantino Cecconi, Simone Meloni, Alessandro Mancini, Luca Di Sandro, Andrea Pompilio e Domenico Nisi, il Sig. Altemizio Massimo Armeni, Presidente della Società ASD Villanova Calcio, il calciatore Alessio Giuliano, le Società ACD Guidonia Montecelio ed ASD Villanova Calcio, ai quali contestava per tutti la violazione degli art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e 3.6 del C.U. n. 1 del 2009 dello stesso Settore; al Bernardini, al Pinna ed al Salfa la violazione ai primi due anche dell’art. 1 commi 1 e 3 CGS ed al terzo solo di tale articolo, per non essersi presentati all’audizione fissata dalla stessa Procura Federale, sebbene fossero stati regolarmente convocati; alle Società ACD Guidonia Montecelio e ASD Villanova Calcio la sussistenza di entrambe le responsabilità, soggettiva ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 2 CGS. La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione assunta il 13 giugno 2012 e pubblicata sul C.U. n. 252 del 14 giugno 2012, rilevato che la Società ACD Guidonia Montecelio all’epoca dei fatti partecipava al Campionato Nazionale Dilettanti, dichiarava la propria incompetenza e la competenza a decidere di questa Commissione Disciplinare Nazionale, alla quale gli atti del procedimento andavano rimessi. La Procura Federale ottemperava alla decisione e in data 9 ottobre 2012 riproponeva il deferimento innanzi questa Commissione. Resiste al deferimento il solo Sig. Fausto Salfa a mezzo di memoria redatta dai suoi difensori di fiducia, il quale deduce che la propria mancata comparizione dinanzi l’Organo inquirente era dipesa dal fatto che l’ufficio di segreteria della Società ACD Guidonia Montecelio non gli aveva consegnato la lettera di convocazione della Procura Federale che gli era stata indirizzata presso la sede sociale, sicchè egli era rimasto del tutto ignaro di detta convocazione. Deposita una dichiarazione del Presidente della Società ACD Guidonia Montecelio, che conferma la circostanza e che esonera il ricorrente da ogni responsabilità. Conclude per il proscioglimento, ovvero, in subordine e per la contraria ipotesi, la sanzione minima ritenuta di giustizia. Alla riunione odierna fissata per il dibattimento è comparsa la Procura Federale, la quale, riepilogate le ragioni delle incolpazioni, ha chiesto applicarsi le sanzioni trascritte a verbale della riunione; è comparso altresì il Sig. Fausto Salfa, assistito dal proprio legale, il quale ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni della memoria; ed è infine comparso il calciatore Simone Meloni, il quale ha dichiarato di aver partecipato al raduno senza sapere che non era stato autorizzato, né che ci fosse necessità dell’autorizzazione; ha aggiunto che era stato contattato dal Sig. Luigi Pinna. La Commissione osserva quanto segue. Occorre premettere che in forza dell’art. 3.6 del Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2009/2010 della FIGC Settore Giovanile Scolastico, recante norme sui “Raduni per giovani calciatori”, le società affiliate ed operanti nel Settore possono organizzare raduni selettivi (cosiddetti “provini”) previa autorizzazione del Comitato Regionale competente per territorio, d’intesa con il Settore Giovanile e Scolastico. Detta autorizzazione deve essere richiesta dalla società organizzatrice del raduno attraverso una relazione scritta da consegnarsi almeno dieci giorni prima dell’inizio della manifestazione e, ove concessa, deve essere comunicata dai Comitati Regionali che l’hanno data al Settore Giovanile e Scolastico almeno cinque giorni prima di tale inizio. Ai sensi dell’art. 36 del Regolamento del Settore, siffatta normativa deve essere rispettata dalle Società affiliate. E’ indubbio, perché provato e comunque non smentito dalle persone coinvolte, che il raduno di cui trattasi si è svolto, nei tempi e nei modi accertati, senza alcuna autorizzazione. La violazione della normativa vigente in materia va addebitata ad entrambi le Società coinvolte, essendo stata la Società ACD Guidonia Montecelio ad organizzare il raduno ed essendo stata ad esso presente la Società ASD Villanova Calcio con il dirigente Sig. Maurizio Pocognoni e con il proprio calciatore Alessio Giuliano, munito del nulla osta per partecipare. Contribuisce a rafforzare il convincimento della concorsuale responsabilità delle due Società la circostanza che l’esposto del Presidente della Società ASD Villanova Calcio, sopra richiamato, si era limitato a denunciare la presenza al raduno di propri calciatori sprovvisti del nulla osta e non che il raduno non fosse stato autorizzato, nonché l’ulteriore circostanza che alcuni giovani calciatori tesserati per la Società ASD Villanova Calcio, partecipanti al raduno, siano stati poi tesserati dalla Società ACD Guidonia Montecelio, si da confermare l’intesa sostanzialmente esistente tra le due Società. Alla comune consapevolezza della irregolare tenuta del raduno conseguono le sanzioni a carico dei Sigg.ri Giuseppe Bernardini ed Altemizio Massimo Armeni, rispettivamente Presidenti il primo della Società ACD Guidonia Montecelio ed il secondo della Società ASD Villanova Calcio, da comminarsi per i capi d’incolpazione loro ascritti dalla Procura Federale nella inibizione di mesi sei per il Bernardini, sanzione aggravata dalla mancata comparizione dello stesso dinnanzi l’Organo inquirente, e di mesi quattro per l’Armeni. Vanno altresì sanzionati i giovani calciatori Costantino Cecconi, Simone Meloni, Alessandro Mancini, Luca Di Sandro ed Andrea Pompilio, stante l’oggettiva circostanza della loro partecipazione al raduno senza il preventivo nulla osta della Società di appartenenza, da quantificarsi equitativamente nella squalifica per due gare ufficiali a carico di ciascuno. Vanno sanzionati anche i calciatori Alessio Giuliano e Domenico Nisi, con la squalifica per una gara ufficiale ciascuno, in misura inferiore alla sanzione comminata agli altri calciatori, il primo perché a differenza dei suoi compagni di squadra era stato munito di regolare nulla osta della società di appartenenza, il secondo perché, così come era stato accertato dall’Organo inquirente in sede d’indagini, al momento del raduno era risultato libero da vincolo di tesseramento, solo successivamente contratto. Va sanzionato il Sig. Luigi Pinna con l’inibizione di mesi sei, essendo stato accertato oltre ogni ragionevole dubbio che fu il Pinna a contattare i calciatori deferiti affinchè partecipassero al raduno non autorizzato, pena aggravata dal fatto che egli non si presentò senza alcuna giustificazione alla convocazione della Procura Federale. Va altresì sanzionato con la inibizione di mesi uno il Sig. Fausto Salfa per non aver risposto alla stessa convocazione della Procura Federale, valendo le ragioni dal medesimo addotte come attenuanti e non come esimenti, atteso che con la comune diligenza avrebbe potuto considerare l’eventualità di una siffatta convocazione, che aveva già interessato o stava per interessare tutte le altre persone coinvolte nel procedimento. Aggiungasi che le comunicazioni del deferimento e della fissazione della presente riunione erano state inviate al Salfa allo stesso indirizzo della lettera di convocazione a comparire innanzi alla Procura Federale e che i suddetti atti sono stati regolarmente ricevuti dall’incolpato tant’è che egli è comparso e si è difeso, ad ulteriore conferma che la dedotta mancata conoscenza della prima convocazione era dipesa da colpa dello stesso Salfa. A dette sanzioni conseguono quelle delle Società ACD Guidonia Montecelio e ASD Villanova Calcio, che, per responsabilità soggettiva ed oggettiva, vanno punite con l’ammenda di € 2.000,00 per la Società ACD Guidonia Montecelio e di € 1.000,00 per la Società ASD Villanova Calcio. P.Q.M. accoglie i deferimento e, per l’effetto, infligge: al Sig. Giuseppe Bernardini, nella qualità di Presidente della Società ACD Guidonia Montecelio, l’inibizione di mesi 6 (sei); al Sig. Altemizio Massimo Armeni, nella qualità di Presidente della Società ASD Villanova Calcio, l’inibizione di mesi 4 (quattro); ai calciatori Costantino Cecconi, Simone Meloni, Alessandro Mancini, Luca Di Sandro ed Andrea Pompilio la squalifica di 2 (due) gare ufficiali ciascuno; ai calciatori Alessio Giuliano e Domenico Nisi la squalifica di 1 (una) gara ufficiale per ciascuno; al sig. Luigi Pinna l’inibizione di mesi 6 (sei); al Sig. Fausto Salfa l’inibizione di mesi 1 (uno); alla Società ACD Guidonia Montecelio l’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00); alla Società ASD Villanova Calcio l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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