F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063 del 31 Gennaio 2013 (194) – APPELLO DEL SIG. ADRIANO SPADA CHIODO (Arbitro Effettivo della Sezione AIA di Casarano) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER MESI DUE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Puglia CU n. 46 del 14.12.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063 del 31 Gennaio 2013
(194) – APPELLO DEL SIG. ADRIANO SPADA CHIODO (Arbitro Effettivo della Sezione AIA di Casarano) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER MESI DUE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Puglia CU n. 46 del 14.12.2012).
La Procura Federale in data 8 ottobre 2012 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia il Sig. Spada Chiodo Adriano, arbitro effettivo della Sezione AIA di Casarano, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva, di cui all’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 40 commi 1 e 3 lettera A del Regolamento AIA, per aver riportato nel supplemento al rapporto della gara ASD Soccer Dream Parabita–ASD Matino, Campionato Allievi Provinciali, disputata il 17 marzo 2012, accadimenti almeno in parte divergenti rispetto ai fatti realmente avvenuti, venendo così meno ai principi di lealtà sportiva, trasparenza, correttezza e probità, nonché all’obbligo di fedele refertazione. Come poteva leggersi nella premessa del Rapporto di indagine della stessa Procura, l’intervento dell’Organo inquirente prendeva spunto da una nota dell’8 giugno 2012 della Procura Arbitrale, con la quale veniva trasmessa una segnalazione della FIGC Segreteria Federale del precedente 29 maggio 2012 afferente la mancata autorizzazione al Sig. Gravinese Antonio, Presidente della Società ASD Matino, di adire le vie legali nei confronti del tesserato AIA Sig. Spada Antonio Chiodo, che nel referto della gara sopra detta aveva riferito di essere stato colpito con uno schiaffo in faccia dal Presidente del Matino e di aver riportato una lieve tumefazione con eritema della regione mentoniera, refertata dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Gallipoli. Il Gravinese aveva contestato la veridicità del referto, per cui inoltrava ai sensi dell’art. 30 comma 4 dello Statuto Federale la richiesta di concessione di autorizzazione ad adire le vie legali nei confronti dello Spada; l’autorizzazione non era concessa per difetto delle gravi ragioni di opportunità. L’adita Commissione Territoriale, con decisione assunta il 14 dicembre 2012 e pubblicata sul C.U. n. 46, accoglieva il deferimento ed infliggeva al Sig. Adriano Spada Chiodo due mesi di sospensione. Motivava il primo Giudice che lo Spada aveva dichiarato nel referto di gara che il Presidente della ASD Matino Sig. Gravinese Antonio lo colpiva con violenza con uno
schiaffo a mano aperta in pieno viso, lasciandolo momentaneamente stordito, mentre egli successivamente aveva riferito che la detta condotta si era limitata al semplice tentativo, confermando siffatta versione nel secondo interrogatorio assunto dalla Procura Federale. L’infedele maliziosa refertazione, aggiungeva la Commissione, aveva condizionato la decisione del Giudice sportivo, che aveva inibito il Gravinese sino a tutto il 22 marzo 2015, avendo avuto davanti a sé la rappresentazione di una condotta violenta che era diversa da quella realmente posta in essere dall’agente. Avverso questa decisione ricorre con memoria il Sig. Adriano Spada Chiodo, il quale eccepisce in via preliminare l’incompetenza della Commissione Disciplinare Territoriale e la competenza degli Organi di giustizia dell’AIA; in via subordinata e nel merito, l’infondatezza del deferimento, in entrambi le ipotesi, con conseguente revoca della decisione; in via ancor più subordinata ed in caso di conferma, la riduzione della sanzione, da ricondursi entro limiti di minore entità. Alla riunione odierna è comparso il ricorrente assistito dal proprio difensore di fiducia, il quale ha richiamato i fatti, illustrato le proprie ragioni difensive, insistito nell’accoglimento delle suddette richieste. È altresì comparsa la Procura Federale, che, richiamati i termini del deferimento, ha chiesto l’integrale conferma della Decisione. Questa Commissione osserva quanto segue. Il ricorso è fondato e merita l’accoglimento. La rettifica apportata dall’arbitro al referto di gara nel corso della sua audizione innanzi
l’Organo Inquirente (“al termine dell’incontro in questione un soggetto non in distinta, identificato dai Carabinieri nel sig. Antonio Gravinese, dopo aver fatto ingresso indebitamente nel recinto di giuoco, si avvicinava a passo svelto alla sua persona offendendola (omissis), quindi con la mano sinistra aperta tentava di colpirla con forza sulla guancia destra, non riuscendo però nel suo intento perché scansava il colpo, ma venendo comunque attinto nella zona del mento con le dita (…). Dopo il colpo non era rimasto momentaneamente stordito, così come riportato nel referto di gara, bensì aveva percepito una leggera sensazione dolorifica localizzata, che lo aveva turbato, tanto da dover ripiegare di corsa nello spogliatoio”: pag. 14 Rapporto d’indagine 10 settembre 2012 della Procura Federale) deve essere ricondotta nell’ambito dell’episodio di più ampia portata, che l’arbitro aveva dettagliatamente descritto in detto referto. “Al termine della gara – vi si legge – mentre mi avviavo negli spogliatoi, notavo che il sig. (…) della forza pubblica sostitutiva apriva un cancelletto del recinto per far entrare una persona estranea, dopo che gli aveva esibito un tesserino. Questa persona estranea si dirigeva a passo svelto verso di me, invano trattenuto dalla forza pubblica sostitutiva. Arrivato davanti alla mia persona mi colpiva con violenza con uno schiaffo a mano aperta in pieno viso, lasciandomi momentaneamente stordito. Al contempo mi gridava: arbitro lei è un (omissis) soffre di protagonismo, già all’andata abbiamo perso a causa della sua incompetenza (omissis). Resosi conto della gravità della situazione, la forza pubblica sostitutiva (…) riusciva a stento a bloccare l’estraneo aiutato dai dirigenti del Parabita prontamente accorsi. Facendomi largo fra i calciatori che rientravano negli spogliatoi, prima di raggiungere il mio spogliatoio, non potendo raggiungermi fisicamente per colpirmi, l’assistente del Matino, sig. (…), lanciava la bandierina che mi sfiorava (…). Mentre cercavo di aprire lo spogliatoio, avvicinatisi ormai a pochi metri pericolosamente dalla mia persona e, trattenuti a fatica dai dirigenti del Parabita, sia la persona estranea che
l’assistente del Matino mi minacciavano dicendo se vieni a Matino ti spariamo ed anche ti tagliamo la testa. Rientrato nello spogliatoio chiamavo prontamente il 112 in quanto sentivo delle urla concitate sia nell’atrio degli spogliatoi che all’esterno oltre a ripetuti colpi alla porta del mio spogliatoio. Poco dopo, già avvisati, si presentavano nel mio spogliatoio due carabinieri, di cui uno rimaneva davanti alla porta, mentre l’altro, dopo aver avuto assicurazioni sul mio stato fisico, mi chiedeva delucidazioni su quanto fosse avvenuto al termine della gara. In seguito all’uscita dallo spogliatoio, io mi trovavo davanti alla persona estranea che in precedenza mi aveva colpito, indicandolo al carabiniere in modo che potesse prendere le sue generalità, in quanto nel momento concitato dell’aggressione, avevo sentito che era il presidente del Matino. Sentendo ciò quel signore mi avvicinava affrontandomi viso a viso gridandomi io sono un maresciallo della tributaria di Lecce… chi sei tu per avanzare tale richiesta…impara il regolamento. Interveniva prontamente il carabiniere per poi allontanarsi con la persona estranea, mentre l’altro mi assicurava che mi avrebbe fornito il nominativo. Così infatti avveniva (la persona estranea che mi aveva colpito si chiama Antonio Gravinese e risulta essere il presidente del Matino) e quindi potevo abbandonare il campo senza ulteriori conseguenze insieme ai due carabinieri che mi hanno accompagnato alla mia autovettura, scortandomi fino all’ingresso (…). Di seguito mi recavo al pronto soccorso di Gallipoli e dopo un accertamento venivo dimesso”. Al Pronto Soccorso dell’Ospedale, l’arbitro veniva refertato con una diagnosi di “lieve tumefazione con eritema regione mentoria” ed uno “stato ansioso reattivo” con “evidente stato di agitazione”, prognosi giorni 7, “si consiglia riposo, ansiolitici al bisogno”. In questo particolare contesto, sostanzialmente accertato nel corso delle indagini e non oggetto di censura, la rettifica di cui si è detto non ha apportato rilevanti mutamenti alla realtà dei fatti, in quanto è indubbio che il Gravinese aveva raggiunto l’arbitro nella zona del mento con le dita, sì da provocargli la lieve tumefazione con eritema del mento accertata dall’ospedale, che aveva ingenerato in lui per l’insieme dei comportamenti (ingiurie, minacce e quanto di altro) quell’evidente stato di agitazione, che aveva indotto l’arbitro, nell’immediato referto successivo alla gara, a non avere una visione lucida del colpo che il Gravinese gli aveva inferto e che comunque c’era stato.
Conforta siffatto convincimento la duplice circostanza evidenziata nel Rapporto d’indagine della Procura Federale che dalle indagini stesse non erano emersi elementi nuovi tali da permettere una ricostruzione certa dei fatti rispetto a quella del referto arbitrale e che le argomentazioni addotte a sua difesa dal Gravinese erano apparse abbastanza generiche e poco convincenti, tanto che non potevano condurre a dichiararne con certezza la sua estraneità al fatto contestatogli e quindi sufficienti a contrastare quanto riportato dall’arbitro nella sua relazione. Non essendo pertanto ravvisabili nella refertazione dell’arbitro, complessivamente considerata, quegli elementi maliziosi che la Commissione Territoriale ha inteso riscontrare ed essendo altresì pacifico che il Gravinese aveva tenuto nei confronti dello Spada un comportamento violento, l’impugnata decisione va revocata in accoglimento del ricorso con conseguente proscioglimento dell’incolpato. Siffatta revoca, che si adotta per motivi di merito, assorbe l’eccezione di parte ricorrente di difetto di giurisdizione degli Organi di giustizia federale a favore di quelli esistenti presso l’AIA. P.Q.M. accoglie il ricorso, revoca la decisione impugnata, proscioglie dalle incolpazioni il Sig. Adriano Spada Chiodo. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
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