F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063 del 31 Gennaio 2013 (199) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA LA STARZA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD RM Latina Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ ASD RM LATINA CALCIO A 5 (nota n. 4051/503pf12-13/MS/vdb dell’11.1.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063 del 31 Gennaio 2013 (199) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA LA STARZA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD RM Latina Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ ASD RM LATINA CALCIO A 5 (nota n. 4051/503pf12-13/MS/vdb dell’11.1.2013). Il deferimento Con provvedimento dell’11 gennaio 2013, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione: 1) il Signor Gianluca La Starza, Presidente e legale rappresentante della Società ASD RM Latina Calcio a 5, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 e dell’art. 5, commi 1 e 5 del C.G.S., per aver espresso pubblicamente, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, giudizi e rilievi lesivi dell’arbitro della gara Loreto Aprutino – Latina Calcio a 5 del 19.12.2012, valevole per il Campionato Serie A2, girone B, della Divisione Nazionale Calcio a 5, nonché della reputazione e della credibilità di una struttura federale quale deve essere considerata l’A.I.A. 2) La Società ASD RM Latina Calcio a 5, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 5 comma 2, del C.G.S., per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante. 2. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, la deferita Società ASD RM Latina Calcio a 5, non presentava alcuna memoria difensiva. 3. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: mesi sei di inibizione per il Sig. Gianluca La Starza ed € 1.000,00 di ammenda per la Società ASD RM Latina Calcio a 5. Nessuno è comparso per i deferiti. 4. La decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue: Con provvedimento dell’11 gennaio 2013, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. Gianluca La Starza e la Società ASD RM Latina Calcio a 5, per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte. Il deferimento si fonda sulla violazione delle disposizioni del CGS, e, in particolare, sulla violazione dell’art. 1, comma 1 e dell’art. 5, commi 1 e 5 del CGS, per aver il Sig. La Starza espresso pubblicamente, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, giudizi e rilievi lesivi dell’arbitro della gara Loreto Aprutino–Latina Calcio a 5 del 19.12.2012, valevole per il Campionato Serie A2, girone B, della Divisione Nazionale Calcio a 5, nonché della reputazione e della credibilità dell’AIA I fatti ascritti ai deferiti sono comprovati dal fatto che le dichiarazioni del Signor Gianluca La Starza sono state pubblicate sul sito internet della società deferita www.latinacalcioa5.it. Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato oltre ogni ragionevole dubbio, l’illecito disciplinare posto in essere dal Signor Gianluca La Starza, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD RM Latina Calcio a 5, ai sensi del’art. 4 comma 1 e dell’art. 5 comma 2 del CGS, per i fatti ascritti al Signor Gianluca La Starza, suo Presidente e Legale rappresentante. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Gianluca La Starza l’inibizione per mesi 2 (due); nei confronti della Società ASD RM Latina Calcio a 5 l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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