COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 30.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Colceresa MPM Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 37 del 24/1/2013 – Squalifica per quattro giornate giocatore Maroso Federico – Campionato Juniores Locale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 30.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso A.S.D. Colceresa MPM
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 37 del 24/1/2013 – Squalifica per quattro giornate giocatore Maroso Federico – Campionato Juniores Locale
La Società A.S.D. Colceresa MPM ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Bassano e pubblicata nel Comunicato n. 37 del 24/1/2013 con la quale ha inflitto la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Maroso Federico perché : “colpiva ingiustificatamente un avversario con uno schiaffo.”
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Colceresa MPM;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito l’arbitro,per le vie brevi, il quale ha confermato che il giocatore Maroso, lontano dal gioco colpiva con uno schiaffo l’avversario;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che appare equa rispetto al fatto acclarato;
tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara riveste valore di prova piena e privilegiata (v. art. 35, comma 1.1. del C.G.S.)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere il ricorso presentato dall’A.S.D. Colceresa MPM;
- di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Maroso Federico;
- di disporre l’importo della tassa reclamo non versata.
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