F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064 del 04 Febbraio 2013 (123) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: HELLAS VERONA FC Spa – (nota n. 2290/246pf12-13/SP/SS/blp del 22.10.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064 del 04 Febbraio 2013
(123) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: HELLAS VERONA FC Spa - (nota n. 2290/246pf12-13/SP/SS/blp del 22.10.2012).
on nota del 22/10/2012, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione la Società Hellas Verona FC Spa, per rispondere ai sensi dell’art. 4, comma 2, e dell’art. 5, comma 2, del CGS a titolo di responsabilità oggettiva, e ai sensi dell’art. 11, commi 3 e 4 del CGS, a titolo di “responsabilità concorrente”, per i comportamenti ascrivibili al proprio tesserato, Sig. Andrea Mandorlini e trascritti in seno all’atto di deferimento. Infatti, in conseguenza della intervista pubblicata dal quotidiano “La Gazzetta dello Sport” del 20/10/2012 avente contenuto tale da violare i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva, il Procuratore federale provvedeva a deferire il Sig. Andrea Mandorlini (quale Tecnico della Società e autore della intervista) e la Società Hellas Verona FC S.p.A. (per responsabilità oggettiva). Con decisione del 19/12/2012 la Commissione disciplinare del Settore Tecnico applicava nei confronti del Sig. Andrea Mandorlini, ex art. 23 CGS, le seguenti sanzioni: squalifica fino al 31/01/2013; ammenda di € 20.000,00; prescrizione al Sig. Mandorlini di affermare con convinzione, fermezza e serietà in tutte le interviste televisive su reti nazionali pre e post gara, o comunque con altri mezzi, di credere fermamente nel rispetto dei valori sportivi e della funzione di unificazione sociale del calcio per almeno sette gare effettive di campionato, una volta scontata la squalifica. La Società Hellas Verona FC Spa, a fronte del proprio deferimento, depositava Memoria difensiva in atti, sostenendo: - il ravvedimento del Sig. Andrea Mandorlini e le proprie scuse formali a fronte di un comportamento non lesivo nel linguaggio adottato, se mai poco diplomatico, che comportava il conseguente rammarico per la situazione creatasi e per il fraintendimento delle parole pronunciate, dichiarando altresì di aver optato per il Tecnico per il patteggiamento solo per opportunità procedurale e non per ammissione della colpa; - la contestualizzazione dei fatti in ragione delle frasi rese che non intendevano ledere lo spirito sportivo, ma che dovevano essere giustificate da una precedente esperienza tecnica del Sig. Andrea Mandorlini con la AC Spezia, sodalizio notoriamente avversario del Livorno al punto che il Tecnico (in epoca pregressa) aveva attirato l’antipatia dei tifosi livornesi, successivamente stemperati grazie al comportamento del Sig. Mandorlini; - la eccessività del deferimento in relazione alla portata dei fatti, poiché ingiusto ed esagerato all’esame del tenore letterale della intervista rilasciata anche in confronto con il testo temperato della stessa intervista pubblicato da altri giornali; - la errata imputazione della responsabilità oggettiva a carico della Società di appartenenza del Tecnico, attraverso un taglio interpretativo dell’art. 4 CGS che condurrebbe alla esclusione della estensione responsabile per i fatti commessi dal tesserato, mediante il richiamo alle enunciati fonti costituzionali, civili e amministrative che indurrebbero a ritenere la Società esente da colpa per responsabilità oggettiva; - una ulteriore analisi lessicale dei singoli fatti e delle violazioni contestate che avrebbe dovuto indurre la Commissione ad applicare un sereno atteggiamento assolutorio. Concludeva pertanto la Società in via principale per il rigetto di ogni addebito e contestazione, con conseguente proscioglimento; in via subordinata per l’applicazione delle attenuanti nella minima sanzione attesa anche la mancanza di recidività dei comportamenti contestati; in via istruttoria per l’ammissione della articolata prova testimoniale. All'odierna riunione, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso per l’accoglimento del deferimento e a tal fine ha chiesto irrogarsi nei confronti della Società deferita la sanzione dell’ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00); è comparso altresì il difensore della Società, il quale si è riportato alle memorie depositate nei termini e alle conclusioni in esse riportate. Il deferimento è fondato e va accolto. A prescindere dalla procedura di patteggiamento adottata dinanzi alla Commissione disciplinare del settore Tecnico relativamente alla posizione del Sig. Andrea Mandorlini, i fatti a lui contestati non meritano peculiare approfondimento in quanto risultano lesivi, per il senso e per le parole dette e riportate nelle interviste, dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva. Tuttavia sussistono elementi scriminanti che vanno tenuti in debita considerazione ai fini della sanzione da applicare alla Società a titolo di responsabilità oggettiva. In merito alla sussistenza dell'istituto concernente la responsabilità oggettiva, ritiene questa Commissione, condividendo principi ormai consolidati nelle decisioni degli Organi di giustizia sportiva, che non possa essere messa in discussione la piena vigenza, nel sistema attuale, della responsabilità oggettiva delle Società, “che consegue in modo automatico a quella personale del tesserato che ha posto in essere la condotta giuridicamente rilevante… il tutto senza poter attribuire rilievo, per definizione, alla sussistenza dell’elemento psicologico dell’illecito”. La norma in tema di responsabilità oggettiva, di cui all’art. 4, comma 2, CGS, laddove stabilisce che le Società sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell’operato dei propri dirigenti, soci o tesserati (e comunque dei soggetti che da esse direttamente dipendono), pone, in concreto, un principio di carattere generale, pilastro fondamentale dell’Ordinamento sportivo calcistico. Quanto alla legittimità dell’istituto della responsabilità oggettiva come sopra delineato e al diritto di sopravvivenza di esso nell’Ordinamento sportivo, questo Organo giudicante ritiene dover applicare puramente e semplicemente la norma in esame, non essendo titolare del potere di sindacarne la legittimità alla luce dei principi generali degli ordinamenti sovraordinati, ovvero di disapplicarla. È opportuno tuttavia prendere atto che la FC Hellas Verona ha recentemente adottato una serie di comportamenti virtuosi atti a limitare l'incidenza di simili comportamenti in ambito sportivo: di tali atteggiamenti si deve tener conto ai fini della sanzione. In considerazione di quanto sopra, la Commissione ritiene equa e proporzionata ai fatti contestati la sanzione di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina alla Società Hellas Verona FC Spa la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064 del 04 Febbraio 2013 (123) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: HELLAS VERONA FC Spa – (nota n. 2290/246pf12-13/SP/SS/blp del 22.10.2012)."