F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064 del 04 Febbraio 2013 (176) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO AMODIO (all’epoca dei fatti Direttore sportivo della Società SS Juve Stabia Spa), FRANCESCO MANNIELLO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società SS Juve Stabia Spa), Società SS JUVE STABIA Spa – (nota n. 3405/146 pf11-12/SP/blp del 5.12.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064 del 04 Febbraio 2013 (176) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO AMODIO (all’epoca dei fatti Direttore sportivo della Società SS Juve Stabia Spa), FRANCESCO MANNIELLO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società SS Juve Stabia Spa), Società SS JUVE STABIA Spa - (nota n. 3405/146 pf11-12/SP/blp del 5.12.2012). La Commissione disciplinare nazionale, visti gli atti di deferimento, letti gli atti; ascoltati, nella riunione del 29 gennaio 2013, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione di anni 1 (uno) per Roberto Amodio; inibizione di mesi 6 (sei) oltre all’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) per Francesco Manniello; ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00) per la Società SS Juve Stabia Spa; il difensore del Sig. Francesco Manniello, che ha concluso chiedendo il proscioglimento, e lo stesso deferito; il difensore del Sig. Roberto Amodio, che ha concluso chiedendo il proscioglimento; il difensore della SS Juve Stabia Spa (d’ora in avanti, anche detta la “Società” ovvero la “Juve Stabia”), che ha concluso chiedendo il proscioglimento; Osserva. Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Roberto Amodio (all’epoca dei fatti, tesserato in qualità di Direttore Sportivo della Società), il Sig. Francesco Manniello (all’epoca dei fatti, secondo la tesi della Procura federale, Presidente e legale rappresentante della Società) e la Juve Stabia, per rispondere, rispettivamente: - il Sig. Amodio: o della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, per avere favorito, e comunque non ostacolato, l’organizzazione, da parte di alcuni esponenti della tifoseria locale, di più azioni dirette all’intimidazione e minacce nei confronti dei calciatori della Società, poste in essere sotto il vincolo della continuazione dal 29 marzo 2009 sino alla immediata vigilia della gara con il Sorrento del 5 aprile 2009, con la conseguenza che, a seguito di tali azioni, si è determinato l’allontanamento dalla squadra di alcuni tesserati e la risoluzione dei relativi contratti economici, nonché la lesione della dignità professionale e personale degli stessi tesserati; - il Sig. Manniello: o della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, per avere omesso ogni atto e comportamento finalizzato ad evitare la consumazione di fatti violenti posti in essere dalla tifoseria locale nei confronti dei propri calciatori, ancorché richiesti dallo staff tecnico e dai calciatori stessi, e a garantire la normale attività sportiva dei propri tesserati in situazione di sicurezza, ed inoltre per non essersi dissociato pubblicamente dagli accadimenti sopra descritti che hanno prodotto offesa alla dignità professionale e personale dei propri tesserati; - la Juve Stabia: o per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento ai fatti imputabili al proprio Presidente e legale rappresentante pro-tempore e al proprio Direttore Sportivo Roberto Amodio. Tutti i deferiti si sono costituiti nel procedimento depositando memorie e documenti. In particolare: - il Sig. Amodio ha contestato la fondatezza, nel merito, degli addebiti mossi a suo carico; - il Sig. Manniello ha contestato, in primo luogo, il legittimo utilizzo, da parte della Procura federale, degli atti dell’indagine penale, sul presupposto che quest’ultima avrebbe dovuto e potuto utilizzare, in forza della giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto, esclusivamente una “sentenza” o “altri atti del processo penale”, ma non i semplici atti di indagine. Inoltre, ha eccepito la circostanza che il deferito, all’epoca dei fatti in contestazione, non rivestisse qualifiche formali o sostanziali in senso alla Juve Stabia, così da rendere impossibile una sua responsabilità in sede sportiva. Da ultimo, ha contestato, nel merito, la fondatezza degli addebiti mossi a suo carico. - La Juve Stabia ha eccepito la propria estraneità ai comportamenti contestati al Sig. Manniello, in quanto questi non rivestiva, all’epoca dei fatti in contestazione, alcuna qualifica societaria, per poi dedurre, nel merito, l’insussistenza degli addebiti posti a base del deferimento. Il deferimento è fondato e va accolto. Preliminarmente, occorre rilevare che l’eccezione di inutilizzabilità degli atti dell’indagine penale, sollevata dalla difesa del Sig. Manniello, è superata dal principio, sanciti dagli Organi della giustizia sportiva, secondo il quale esiste una presunzione di legittimità del materiale probatorio proveniente dall’Autorità Giudiziaria (per tutte, C.U. n. 7/C/2004, ove si legge che “ai fini dell’acquisizione delle trascrizioni delle intercettazioni al procedimento disciplinare con valore di prova è da ritenere sufficiente la provenienza delle trascrizioni stesse dall’Autorità Giudiziaria, dovendosi necessariamente presupporre da tale derivazione la legittimità, in conformità all’art. 268 c.p.p., della loro assunzione”. Ugualmente, deve essere superata l’eccezione, sempre svolta dalla difesa del Sig. Manniello, di una impossibilità di una sua qualche responsabilità in sede sportiva, per non avere lo stesso, all’epoca dei fatti, ricoperto alcuna qualifica in seno alla Società. Sul punto, è sufficiente richiamare la previsione di cui all’art. 1, punto 5, CGS, il quale prevede che “sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”. Nel merito, la prova circa la responsabilità, in merito agli addebiti in contestazione, del Sig. Amodio è raggiunta dalla documentazione in atti. In particolare, si vedano le risultanze dell’indagine svolta dalla Direzione Distrettuale Antimafia, relativamente all’intervenuta aggressione presso lo stadio al ritorno dalla trasferta di Pistoia e all’episodio avvenuto duranti gli allenamenti, nel corso della settimana successiva, in cui la squadra fu costretta ad allenarsi priva degli indumenti recanti i colori sociali, e, segnatamente, le dichiarazioni rese dai calciatori Grieco e Biancolino in data 5 settembre 2011, da cui risulta che: - “l’autobus, una volta giunto a Castellamare, si diresse verso lo stadio, dove si erano radunati i tifosi inferociti e non, come di solito avveniva, presso l’hotel dove, come di prassi i giocatori parcheggiavano le proprie autovetture e dove era stata indirizzata la polizia” (dichiarazione Grieco); - “la cosa che mi sembra strana è che, a differenza di quello che avveniva normalmente, l’autobus della squadra non accompagnò i calciatori nell’albergo nei pressi delle Terme di Stabia, dove erano parcheggiate le macchine dei giocatori. Stranamente, infatti, l’autobus condusse i calciatori sin dentro il campo sportivo, dove erano ad attenderli i tifosi, inferociti dall’ennesima sconfitta della squadra” (dichiarazione Biancolino); - “prendo atto che nella prima conversazione intercorsa tra A…E F…O e Amodio Roberto (intercettazioni telefoniche del 6.04.2009 dal n. 16930 … sull’utenza n. 334- 9899280), si fa riferimento alla possibilità di organizzare un’aggressione nei miei confronti” (dichiarazione Biancolino). Ed ancora, si vedano le dichiarazioni dei calciatori Rastelli, Amore e D’Ambrosio, raccolte in sede di indagine federale: - “ricordo che ancora mentre eravamo in Toscana c’erano contatti telefonici tra Esposito ed Amodio perché i tifosi volevano fermare il pulmann per parlare con la squadra” (dichiarazione Rastelli 11 aprile 2012); - “un paio di miei compagni, credo Radi e Gelardi” insieme a Filippi chiamarono le Forze dell’Ordine che intervennero dopo poco tempo, fermando il pulmann dei tifosi” (dichiarazione Amore 17 aprile 2012); - “a quel punto impauriti il mio collega Radi telefonicamente chiamò la Polizia avvisandoli di quanto stava accadendo” (dichiarazione Ambrosio 8 maggio 2012); Di segno univoco con le dichiarazioni sopra riportate, sono anche quelle rilasciate da Enrico Coscia, già responsabile tecnico della Società nel campionato 2008/09, in data 19 settembre 2011. In definitiva, dal quadro probatorio risulta un coinvolgimento diretto, negli eventi sopra evidenziati, del Sig. Amodio, come è incontestato che, a seguito dei suddetti episodi, i calciatori Biancolino, Radi e Girardi - nonché inizialmente il Grieco, successivamente rientrato in rosa - furono costretti ad abbandonare la squadra con conseguente risoluzione dei rispettivi contratti economici. Per ciò che attiene il coinvolgimento, in realtà marginale, del Sig. Manniello e il ruolo, di fatto, rivestito in seno alla Società, questi si evincono dalla documentazione in atti e, segnatamente, dalle conversazioni: - progr. 15809 del 31 marzo 2009, intercorsa tra i Sig.ri Avallone (“tifoso” presente agli episodi contestati) e Biancone (“Fammi sapere tu qualcosa … Lo vuole sapere il Presidente”); - progr. 16011 del 1 aprile 2009, intercorsa tra i sig.ri Avallone e Scannapieco (“vediamo di non fare brutte figure con Franco Manniello”). Per ciò che attiene la Juve Stabia, proprio perché il Sig. Manniello non rivestiva ufficialmente la carica di legale rappresentante, la stessa deve essere chiamata a rispondere per responsabilità oggettiva e non diretta. In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene che, alla luce della provata responsabilità del Sig. Amodio, possano trovare nei suoi confronti accoglimento le richieste della Procura federale. Per il Sig. Manniello, visto il raggiungimento della prova su un suo coinvolgimento, sia pure in maniera marginale, e per la Società, che deve essere chiamata a rispondere titolo di responsabilità oggettiva e non diretta, per le ragioni sopra indicate, le sanzioni devono essere irrogate in misura inferiore a quelle richieste dalla Procura federale. P.Q.M. accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina al Sig. Roberto Amodio, la sanzione dell’inibizione per 1 (uno) anno; al Sig. Francesco Manniello, la sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due); alla Juve Stabia, la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) a titolo di responsabilità oggettiva.
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