F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064 del 04 Febbraio 2013 (177) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE CARMELO ARCIDIACONO (Calciatore attualmente tesserato in prestito per la Società Nuova Cosenza Calcio Srl), Società NUOVA COSENZA CALCIO Srl – (nota n. 3467/335 pf12-13 SP/blp del 7.12.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064 del 04 Febbraio 2013
(177) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE CARMELO ARCIDIACONO (Calciatore attualmente tesserato in prestito per la Società Nuova Cosenza Calcio Srl), Società NUOVA COSENZA CALCIO Srl - (nota n. 3467/335 pf12-13 SP/blp del 7.12.2012).
Il Procuratore federale deferiva alla Commissione disciplinare nazionale Arcidiacono Salvatore Carmelo, calciatore tesserato con la Società Nuova Cosenza Calcio Srl nonché detta Società per rispondere: - Salvatore Carmelo Arcidiacono della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consegnato durante la gara Sambiase – Nuova Cosenza Calcio Srl del 17/11/2012 dalla panchina, una maglia recante la scritta “Speziale Innocente” a Pietro Arcidiacono che la esibiva dinanzi alle telecamere di una emittente nazionale dopo aver realizzato una rete per la sua squadra; - la Società Nuova Cosenza Calcio Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al proprio tesserato al proprio tesserato. La Società Nuova Cosenza Calcio faceva pervenire memoria difensiva con la quale chiedeva il proscioglimento o, in subordine, l’irrogazione di una sanzione ridotta al minimo edittale. All’udienza del 29/1/2013 il rappresentante della Procura federale chiedeva che venisse inflitta la sanzione della squalifica di sei mesi per il calciatore Salvatore Carmelo Arcidiacono e quella dell’ammenda di € 3.000,00 per la Società Nuova Cosenza Calcio Srl. Nessuno è comparso per i deferiti. I fatti sono pacifici ed incontestati. Durante lo svolgimento della gara (30’ del 2° tempo di gara) Sambiase – Nuova Cosenza Calcio Srl del 17/11/2012, Pietro Arcidiacono, fratello del deferito, dopo aver realizzato una rete, si avvicinava alla panchina della sua squadra e dopo aver preso la maglia recante la scritta “Speziale innocente” la esibiva alle telecamere. La maglia gli veniva consegnata dal fratello Salvatore Carmelo Arcidiacono, anch’egli calciatore tesserato con la Società Nuova Cosenza Calcio Srl, in panchina e riportato nella distinta di gara al n. 15 Tali fatti, accertati grazie al filmato della gara, venivano ammessi dallo stesso Pietro Arcidiacono dinanzi al Collaboratore della Procura Federale, in sede di interrogatorio, nel corso del quale testualmente dichiarava “la mia intenzione era quella di mostrarla alle telecamere per inviare un messaggio di vicinanza alla famiglia Speziale, che conosco da sempre, perché abitiamo nello stesso quartiere a Catania. Io non volevo esibirla a tutto lo stadio, io mi sono recato esclusivamente vicino alla telecamera”. Anche Salvatore Carmelo Arcidiacono ha ammesso di aver passato la maglietta al fratello, anche se ha affermato di non essere a conoscenza della scritta ivi apposta. La responsabilità di Pietro Arcidiacono è stata accertata e sanzionata separatamente. Questa Commissione deve ora valutare la condotta di Salvatore Carmelo Arcidiacono. L’apporto di efficienza causale fornito dal deferito alla commissione dell’illecito disciplinare è stato certamente di rilievo e non è credibile che egli non fosse a conoscenza della scritta riportata sulla maglietta. Le immagini del filmato mostrano come il deferito, immediatamente dopo il gol segnato dal fratello, si sia avvicinato e gli abbia passato la maglia, senza necessità di alcuna richiesta. È chiaro quindi che il Salvatore Carmelo Arcidiacono abbia condiviso e con ciò, di fatto, rafforzato il proposito di Pietro Arcidiacono. Dalla condotta del Salvatore Carmelo Arcidiacono discende quella della Società Nuova Cosenza Calcio Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva. A tal proposito, però, va osservato che la Società dopo i fatti si è apertamente dissociata dal proprio tesserato, sospendendolo dall’attività. Tale condotta, se non può escludere la sussistenza della responsabilità oggettiva, vale a limitarne e graduarne la gravità e, quindi, rileva ai fini della valutazione sulla congruità della sanzione che deve essere irrogata. P.Q.M. La Commissione infligge la sanzione della squalifica di mesi 6 (sei) al calciatore Salvatore Carmelo Arcidiacono e quella dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) alla Società Nuova Cosenza Calcio Srl.
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