F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065 del 05 Febbraio 2013 (192) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI FRANCESCO PELLICANÓ (Presidente e Legale rappresentante della Società Hinterregio Calcio Srl), Società HINTERREGIO CALCIO Srl ▪ (nota n. 3707/84 pf12-13/SP/pp del 18.12.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065 del 05 Febbraio 2013
(192) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI FRANCESCO PELLICANÓ (Presidente e Legale rappresentante della Società Hinterregio Calcio Srl), Società HINTERREGIO CALCIO Srl ▪ (nota n. 3707/84 pf12-13/SP/pp del 18.12.2012).
Il Deferimento
La Procura federale, con nota evidenziata in epigrafe, ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati per rispondere il primo delle violazioni previste e punite dall’art. 1,comma 1, CGS, in relazione al Titolo II) “Criteri Infrastrutturali”, punto 1) del C.U. 146/A del 7 maggio 2012, per non aver provveduto, entro il termine del 20 giugno 2012, al deposito dell’istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività per la S.S. 2012/2013, al deposito del documento comprovante l’avvenuta concessione in uso e gestione dell’impianto “O.Granillo” di Reggio Calabria da parte della Reggina Calcio Spa; la Società per Responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto affermarsi la responsabilità dei soggetti deferiti con l’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione per Pellicanó Francesco, di € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda per la Società Hinterregio Calcio Srl. Nessuno è comparso per le parti deferite. Motivi della decisione Il deferimento meglio indicato in epigrafe è fondato e oltremodo provato per tabulas. Privo di pregio si mostra l’assunto difensivo in quanto la Società deferita, nonostante l’impegno dimostrato e profuso ai fini di ottenere la documentazione richiesta dagli uffici competenti, non ha rispettato il termine perentorio a pena di decadenza del 20.6.2012, incappando così nella violazione contestata. Alla responsabilità per le violazioni commesse dal Legale rappresentante consegue quella ex art. 4.1 CGS della Società deferita. Sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale infligge la sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno) al Sig. Francesco Pellicanó e quella dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) alla Hinterregio Calcio Srl.
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